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Tutto sulla scomunica: cos’è, come funziona e perché colpisce i lefebvriani

Non è un’espulsione dalla Chiesa, né riguarda soltanto sacerdoti e vescovi: ecco cosa dice il Codice di diritto canonico sulla scomunica

Di scomunica si sta parlando tantissimo nelle ultime ore dopo l’ordinazione dei 4 vescovi lefebvriani che ha sancito lo scisma della Fraternità sacerdotale San Pio X dalla Chiesa romana. Ma di cosa si tratta esattamente? E cosa succede a chi è scomunicato?

COS’È LA SCOMUNICA E COME FUNZIONA

La scomunica è la più grave pena prevista dal Codice di diritto canonico della Chiesa cattolica e può riguardare qualsiasi fedele cattolico, non soltanto il clero. Il Codice di diritto canonico, che disciplina presupposti, effetti e modalità di remissione della sanzione, ribadisce come la scomunica non equivalga ad una espulsione dalla Chiesa: il battezzato resta tale, ma si trova in una situazione di grave rottura della comunione ecclesiale.

La sanzione impedisce al fedele di ricevere i sacramenti e di esercitare gli eventuali incarichi ecclesiastici. Se a essere colpito è un sacerdote, la conseguenza riguarda anche l’esercizio del ministero: non può celebrare i sacramenti in modo lecito né svolgere le funzioni proprie del suo ufficio.

Il diritto canonico distingue però tra validità e liceità: un sacerdote validamente ordinato, pur essendo scomunicato, in linea generale conserva la capacità di celebrare validamente alcuni sacramenti, ma lo farebbe in violazione delle norme canoniche. Resta inoltre un’eccezione prevista dal Codice di diritto canonico: in caso di pericolo di morte di un fedele, anche un sacerdote scomunicato, sospeso o privo delle necessarie facoltà può impartire lecitamente l’assoluzione sacramentale.

CHI PUÒ ESSERE SCOMUNICATO

La scomunica può colpire qualsiasi fedele cattolico soggetto al diritto canonico che commetta uno degli atti per i quali il Codice la prevede, purché ricorrano le condizioni richieste, tra cui la piena consapevolezza e la libertà dell’azione.

Il diritto canonico distingue inoltre tra la scomunica latae sententiae, che scatta automaticamente al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge, come accaduto nel caso dei lefebvriani, e quella ferendae sententiae, inflitta dall’autorità ecclesiastica al termine di un procedimento. Tra i casi previsti figurano l’apostasia, l’eresia, lo scisma, la profanazione dell’Eucaristia e la violenza fisica contro il Papa.

Rientra inoltre tra le ipotesi disciplinate dal Codice l’aborto procurato: la scomunica riguarda non soltanto la donna che vi ricorre, ma anche tutti coloro che concorrono direttamente alla sua realizzazione.

LA REMISSIONE DELLA PENA

La scomunica non è necessariamente definitiva. Il diritto canonico prevede infatti la possibilità della remissione, subordinata al pentimento del fedele e alla confessione sacramentale. A seconda della tipologia della sanzione, la revoca può essere concessa da un sacerdote autorizzato, dal vescovo competente oppure dalla Santa Sede. La finalità della pena, secondo il diritto della Chiesa cattolica, non è punitiva ma “medicinale”, cioè orientata a favorire la conversione del fedele e il suo ritorno alla piena comunione ecclesiale.

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