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Tutto sul “ddl benefcienza”: cosa cambia per chi vende, le sanzioni e che c’entra Chiara Ferragni

Il ddl beneficenza – altrimenti noto come ddl Ferragni in riferimento al caso che travolse la nota imprenditrice influencer – è legge: ecco i dettagli della nuova norma 

Chi lega la vendita di un prodotto a una finalità solidale dovrà indicare chiaramente beneficiario, scopo e percentuale del prezzo o importo devoluto per unità. A stabilirlo è un provvedimento di iniziativa del governo Meloni e presentato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, approvato definitivamente dal Senato a giugno ed entrato in vigore questa settimana.   

Conosciuto informalmente come “ddl Ferragni”, il provvedimento disciplina le operazioni in cui la beneficenza diventa anche una leva per vendere o promuovere un prodotto. Il casus belli è la vendita dei pandori Balocco firmati Chiara Ferragni.  La campagna del 2022 lasciava intendere che, con ogni acquisto, il consumatore finanziasse una donazione ad un ospedale, mentre questa era già stata effettuata a monte, in cifra fissa e indipendentemente dalle vendite. La sanzione dell’Antitrust, arrivata alla fine del 2023, aveva dato il via all’iniziativa legislativa, trasformando il cognome dell’influencer nel nome di vulgata di un provvedimento che oggi impone trasparenza a chi affianca la solidarietà alla vendita. 

COSA CAMBIA PER CHI VENDE O PROMUOVE

Produttori e professionisti, compresi i venditori e chi promuove l’acquisto, anche facendo da banditore sui social, dovranno indicare chiaramente al consumatore quanto viene devoluto, a chi e per quale finalità. La quota potrà essere espressa come importo per ogni unità di prodotto oppure come percentuale del prezzo di vendita. Non sarà sempre necessario stampare queste informazioni direttamente sulla confezione, ma potranno comparire anche su etichette, adesivi, materiali esposti nel punto vendita o messaggi pubblicitari, anche online, a patto che, come recita la norma, assicurino “chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica”.

L’altra novità è che almeno quindici giorni prima della vendita produttori e professionisti devono comunicare all’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le informazioni che definiscono la campagna solidale — beneficiario, finalità e importo —  e il termine previsto per il pagamento. Entro tre mesi dalla scadenza di quel termine dovranno poi comunicare l’avvenuto versamento all’ente benefico indicato.

CHI PUÒ BENEFICIARE DELLE INIZIATIVE SOLIDALI

La nuova legge circoscrive anche le categorie di beneficiari per le quali scattano gli obblighi di trasparenza. Tra i destinatari possibili figurano le organizzazioni non governative idonee, gli enti religiosi richiamati dalla normativa fiscale, le università, gli enti di ricerca, gli istituti scolastici. Rientrano inoltre soggetti pubblici, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro attivi nei settori della cultura, dell’arte, dello spettacolo, della ricerca scientifica, dell’assistenza sociale e sanitaria e della tutela dell’ambiente. Sono comprese anche le ONLUS, gli enti del Terzo settore, le cooperative sociali, le fondazioni e associazioni che tutelano il patrimonio artistico, storico e paesaggistico, nonché i soggetti operanti all’estero con “caratteristiche o finalità analoghe” a quelle previste dalla legge italiana.

SANZIONI: LA MULTA E’ ANCHE REPUTAZIONALE

La violazione degli obblighi informativi e di comunicazione all’AGCM comporta una sanzione da 5 mila a 50 mila euro, “salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta”. In queste ipotesi si applicano le rispettive discipline penali o quelle previste dal Codice del consumo. L’importo viene stabilito tenendo conto del “prezzo di listino di ciascun prodotto” e del “numero delle unità poste in vendita”. L’AGCM può inoltre imporre, “a cura e spese del produttore o del professionista”, di rendere nota la violazione sul proprio sito, sui social, sui quotidiani o attraverso i mezzi utilizzati per rivolgersi al proprio pubblico. Una moderna forma di infamia romana, in cui il danno alla reputazione entra a far parte della sanzione. E se l’obbligo non viene rispettato, scatta un’ulteriore sanzione da 5 mila a 50 mila euro.

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