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amministrative 2026

Il Melonellum punto per punto dopo il voto al Senato

Premio al 42%, capilista bloccati, preferenze, listone, soglie e firme: la nuova legge elettorale è quasi pronta. Ma i passaggi più delicati sono ancora tutti sul tavolo. Il Senato approva la riforma con 113 sì, ora il testo torna alla Camera per l’ultimo round

Il Melonellum è stato approvato dal Senato con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Il voto di ieri chiude il passaggio a Palazzo Madama e riporta il disegno di legge alla Camera, dove la maggioranza punta a blindare il testo con la fiducia.

Le opposizioni, invece, preparano la richiesta di voto segreto, contando anche questa volta sui possibili “franchi tiratori”. A luglio, proprio il voto segreto aveva fatto saltare l’emendamento sulle preferenze. Una partita che racconta bene quanto sia stata tormentata la gestazione del nuovo sistema elettorale. Ma cosa prevede, nel concreto, il Melonellum?

I PUNTI CHIAVE DELLA RIFORMA

Il premio. La base è proporzionale, ma se una lista o una coalizione raggiunge almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere, scatta un premio di 70 deputati e 35 senatori. Il tetto massimo è di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, al netto dell’Estero. Se il 42% non viene raggiunto in entrambe le Camere, il premio non scatta e i seggi vengono distribuiti proporzionalmente.

Il candidato premier. Al momento del deposito di simboli e programmi al Viminale, le forze politiche dovranno indicare il candidato o la candidata presidente del Consiglio che intendono proporre al capo dello Stato. Le liste in coalizione dovranno indicare lo stesso nome.

Le preferenze. Sulla scheda resta un capolista bloccato. Seguono sei nomi prestampati scelti dai partiti: l’elettore potrà indicarne fino a tre. Le preferenze riguardano quindi i candidati successivi al capolista. In caso di più preferenze opera l’alternanza di genere.

Il listone. Per i seggi del premio viene predisposto un apposito elenco di candidati. Chi ne fa parte deve anche candidarsi come capolista in un collegio. Nel listone vale il rapporto 60/40 tra i sessi.

Le soglie. Per ottenere seggi serve il 3%. Ma una lista sotto il 3% può essere ripescata se è la più votata tra quelle di una coalizione che supera il 10%: è il meccanismo del “miglior perdente”.

I “cespugli”. Palazzo Madama ha cancellato la norma anti-frammentazione introdotta alla Camera. I voti delle liste sotto il 3% vengono quindi comunque conteggiati nel risultato complessivo della coalizione ai fini del premio, anche se quelle liste non conquistano seggi. Anche uno 0,7%, in teoria, può quindi diventare decisivo per arrivare al 42%.

Le firme. Per le formazioni non presenti in Parlamento la soglia sale da 1.500 a 6.000 firme per ciascuno dei 49 collegi. Potenzialmente significa circa 300mila sottoscrizioni. L’ipotesi iniziale era ancora più severa: 9mila firme per collegio.

L’Estero. Le quattro ripartizioni attuali vengono ridotte a due alla Camera: Europa e Americhe-Asia-Oceania-Antartide. Al Senato resta una sola circoscrizione, Estero, con un solo eletto.

IL CALENDARIO

La prossima tappa è lunedì 28 settembre, quando il provvedimento tornerà alla Camera per l’ultimo passaggio parlamentare. La maggioranza punta a blindare il testo con la fiducia, così da evitare nuove modifiche dopo il passaggio al Senato. Ma il vero punto politico resta il voto segreto, che le opposizioni intendono chiedere sugli aspetti più controversi della riforma. A pesare è soprattutto il precedente di luglio, quando proprio a scrutinio segreto era stato bocciato l’emendamento sulle preferenze. Se Montecitorio approverà il testo senza ulteriori modifiche, il percorso parlamentare del Melonellum sarà concluso.

I NODI PRINCIPALI

Il 42%. È la soglia che tiene insieme tutto il sistema. La coalizione deve superarla in entrambe le Camere per ottenere il premio. E proprio per questo i voti dei piccoli partiti diventano improvvisamente pesanti: anche quelli che non eleggono nessuno possono contribuire a portare la coalizione oltre la soglia.

I capilista. Qui si concentra una parte rilevante del potere dei partiti. L’elettore può scegliere fino a tre candidati, ma il primo nome resta bloccato. La possibilità di esprimere preferenze esiste, ma arriva dopo la scelta più importante: quella fatta dalle segreterie.

Le quote di genere. Il 60/40 applicato al listone non equivale al 60/40 applicato a tutti i capilista. È una distinzione tutt’altro che teorica: il capolista occupa la posizione più favorevole, mentre i candidati successivi devono passare attraverso la competizione delle preferenze.

Le nuove forze. Da una parte i voti delle liste sotto il 3% continuano a pesare per il premio; dall’altra, per presentarsi alle elezioni, le formazioni non parlamentari devono raccogliere una quantità molto più elevata di firme. È uno dei cortocircuiti politici più evidenti del nuovo impianto.

Il voto estero. La riduzione delle circoscrizioni cambia il peso territoriale della rappresentanza degli italiani fuori dall’Italia. Al Senato, soprattutto, la nuova circoscrizione unica concentra in un solo eletto la rappresentanza dell’intero voto estero.

I DUBBI COSTITUZIONALI

Tre sono i fronti sui quali si addensano i dubbi di costituzionalità. Il primo riguarda le firme. L’innalzamento a 6mila sottoscrizioni per collegio è stato definito da Giuseppe Conte «illiberale, antidemocratico e incostituzionale».

Il secondo riguarda il premio di maggioranza. Il problema è il rapporto tra rappresentanza e governabilità: una coalizione che raggiunga il 42% in entrambe le Camere può arrivare fino al 55% dei seggi alla Camera. Una distorsione che richiama inevitabilmente la giurisprudenza della Corte costituzionale sui premi di maggioranza, già intervenuta sul Porcellum e sull’Italicum.

Il terzo fronte è l’indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio. La legge obbliga le liste e le coalizioni a dichiarare prima del voto il nome che intendono proporre al capo dello Stato. L’obbligo potrebbe incidere sulla forma di governo parlamentare perché può limitare le prerogative del Presidente della Repubblica nella formazione del Governo.

Tre questioni diverse, dunque, ma tutte destinate a pesare sulla tenuta costituzionale della riforma: accesso alle elezioni, rappresentatività del Parlamento e formazione del Governo. Se il testo arriverà al traguardo parlamentare e verranno sollevate questioni di legittimità nei modi previsti dall’ordinamento, l’ultima parola sarà della Corte costituzionale.

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