Libri scolastici a metà prezzo e copie stampabili: la novità promessa dalla manovra fa discutere editori e librai. E riporta al centro il problema del caro libri
Una copia digitale dei libri scolastici a metà prezzo, con la possibilità di stamparla tutta, anche rivolgendosi a una copisteria. È quanto prevede l’articolo 105 del disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì 28 ottobre e ora all’esame parlamentare.
Una novità che interviene su un mercato da circa 800 milioni di euro l’anno per i libri nuovi e che riporta al centro una domanda poco gradita alla filiera editoriale: quanto costa davvero studiare?
DAL LIBRO DIGITALE ALLA COPIA SUL TAVOLO
L’AGCM, nell’indagine IC57 sull’editoria scolastica, pubblicata lunedì 12 gennaio 2026, ha definito i libri scolastici adottati dai collegi docenti “beni ad acquisto obbligato”. Una definizione che fotografa perfettamente il margine di scelta delle famiglie quando arriva il momento di acquistare i testi.
Per capire la portata della proposta sulle copie digitali di questi beni, bisogna partire da quello che succede oggi. Dal decreto ministeriale 781 del 27 settembre 2013, le scuole possono adottare libri in formato cartaceo con contenuti digitali integrativi, libri misti oppure testi interamente digitali. La disponibilità di una componente digitale, dunque, è già parte del sistema, ma il libro digitale degli editori spesso funziona attraverso piattaforme e applicazioni, con credenziali personali, licenze e limitazioni alla stampa. Si compra l’accesso ai contenuti, ma non si ottiene un file che si possa gestire liberamente.
L’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) fotografa il paradosso: oltre il 95% delle classi adotta testi cartacei accompagnati da risorse digitali, ma soltanto il 16% delle licenze digitali risulta effettivamente attivato. Tra i problemi segnalati ci sono la scarsa interoperabilità delle piattaforme e le condizioni di utilizzo che ostacolano anche il mercato dell’usato.
COSA CAMBIA CON LO SCONTO DEL 50%
L’articolo 105 modifica l‘articolo 15 del decreto-legge 112/2008 e introduce l’obbligo per gli editori di rendere disponibile una versione digitale stampabile a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla corrispondente edizione cartacea. La licenza dovrà comprendere il diritto dell’acquirente, oppure dello studente beneficiario, di realizzare a proprie spese un’unica copia cartacea completa dell’opera, destinata all’uso personale, scolastico o di studio.
La stampa potrà essere effettuata direttamente oppure affidata a un servizio professionale. Tradotto: il file si compra a metà prezzo, poi si può portare in copisteria e trasformarlo in un volume cartaceo. La proposta supera, per questa specifica operazione, il limite ordinario del 15% previsto dalla legge sul diritto d’autore. Rimangono vietate le copie ulteriori, la vendita, la cessione e la condivisione del file o del volume stampato.
Il testo prevede anche che i libri non conformi alle nuove disposizioni non possano essere oggetto di nuove adozioni da parte delle scuole. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, dovrà definire caratteristiche tecniche, modalità di stampa, informazioni da fornire prima dell’acquisto e procedure per gestire eventuali interruzioni tecniche.
L’applicazione riguarderà i libri messi in commercio o oggetto di nuova adozione dall’anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto attuativo.
EDITORI E LIBRAI NON CI STANNO
La reazione della filiera non si è fatta attendere. La Federazione Carta e Grafica ha contestato la misura, definendola un vantaggio economico illusorio per le famiglie. Il direttore generale Massimo Medugno ha dichiarato: «È una decisione incomprensibile per diversi aspetti». Il nodo, secondo la Federazione, è il costo della stampa: carta, inchiostri, colori, rilegatura e allestimento potrebbero assorbire il risparmio iniziale. A questo si aggiunge il timore di una maggiore diffusione di copie non autorizzate.
La posizione degli editori, riportata dalla Federazione, mette in discussione anche la scelta di spostare sulle famiglie la gestione materiale della stampa. Una copisteria può riprodurre un volume, ma difficilmente garantire le stesse caratteristiche editoriali del prodotto originale. E il risparmio del 50%, almeno sulla carta, rischia di diventare una cifra meno brillante una volta arrivati al bancone.
Sul fronte delle librerie, il timore è che una parte del mercato venga spostata verso i servizi di stampa, con conseguenze per gli esercizi indipendenti e per la distribuzione tradizionale. La questione resta aperta anche sul versante pedagogico: la disponibilità di un file stampabile non risolve automaticamente i problemi di accessibilità, compatibilità dei dispositivi e durata delle licenze.
IL CASO DELLE NUOVE EDIZIONI: IL LIBRO VECCHIO CHE NON SI PUÒ PIÙ USARE
C’è poi un altro capitolo, forse ancora più indigesto per le famiglie: quello delle nuove edizioni, adottate dalle scuole con una frequenza ritenuta troppo accelerata: un libro può restare sostanzialmente identico, ma cambiare codice ISBN, numerazione delle pagine o disposizione degli esercizi. Per chi vorrebbe passarlo al fratello minore o rivenderlo, basta una nuova edizione per complicare tutto. Il problema è stato esaminato proprio dall’AGCM nell’indagine sul settore: tra l’anno scolastico 2013/14 e il 2024/25, l’incidenza media di nuove edizioni e novità editoriali sui cataloghi dei principali editori si è avvicinata al 10% ogni anno. Secondo le stime dell’Autorità, il tasso complessivo di variazione dei libri disponibili sul mercato è stato di quasi il 25% nell’arco di tre anni e di oltre il 40% in cinque.
Una disciplina per limitare il fenomeno, almeno sulla carta, esisteva già. L’articolo 5 della legge 169/2008 prevedeva l’impegno degli editori a mantenere invariato il contenuto dei testi nel quinquennio, salvo appendici di aggiornamento separate, e fissava una cadenza quinquennale per la primaria e sessennale per le secondarie. La norma contemplava eccezioni motivate, ma il principio era chiaro: evitare che un volume diventasse inutilizzabile dopo pochi mesi.
LA PROPOSTA FINITA IN PARLAMENTO
La questione è arrivata anche in Parlamento. Nell’ambito dell’esame della proposta di legge A.C. 1367-A sul diritto allo studio, Valentina Grippo ha presentato l’articolo aggiuntivo 5.020, con una delega al Governo per regolamentare la produzione dei libri scolastici, favorire il riutilizzo dei volumi e contrastare «l’annoso fenomeno dei finti aggiornamenti editoriali». Tra i criteri proposti figuravano una validità dei testi di almeno tre anni e l’utilizzo di fascicoli separati per gli aggiornamenti, evitando la ristampa integrale. La proposta ha ricevuto parere contrario della Commissione Bilancio per la mancanza di adeguata quantificazione e copertura finanziaria ed è stata successivamente respinta dall’Aula il 21 gennaio 2026, con 111 voti favorevoli e 141 contrari.
Una posizione a favore di un maggiore coinvolgimento delle famiglie è stata espressa anche dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori. In una memoria depositata alla Camera nell’ottobre 2023, l’associazione ha chiesto di inserire la scelta dei libri nel patto di corresponsabilità tra scuola e genitori, proponendo di «adottare i manuali più comuni o già in uso presso l’istituto, salvo diverso accordo con le famiglie». L’obiettivo è contenere gli acquisti legati al ricambio delle edizioni, lasciando maggiore spazio alle esigenze economiche dei genitori.

