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Corte Costituzionale: illegittimo vietare la realizzazione di opere idroelettriche negli argini fluviali

L’articolo di Luca Martino su quanto stabilito dalla Corte Costituzionale sulla costruzione di opere idroelettriche negli argini fluviali

Sì alla costruzione di opere idroelettriche, no alla immodificabilità assoluta degli argini fluviali è quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 148 del 19 giugno 2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 comma 3 della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 relativa alla tutela del suolo e delle acque.

La Corte di legittimità ha stabilito che la competenza regionale in materia di utilizzazione delle acque non legittima l’introduzione di un divieto assoluto di realizzazione, negli argini fluviali, di qualsivoglia manufatto per la produzione di energia idroelettrica.

COSA PREVEDE IL COMMA 18 DELLA LEGGE REGIONALE

Il comma 3 dell’art. 18 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia prevede il divieto di costruire, all’interno della struttura degli argini dei corsi d’acqua, “opere di qualunque tipologia, ad eccezione della realizzazione di manufatti e di lavori funzionali al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell’ambiente, o alla bonifica idraulica del territorio.”

Quindi, la norma non contemplava, nemmeno come eccezione, la possibilità di realizzare opere idroelettriche compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici.

COSA HA STABILITO LA CORTE COSTITUZIONALE

Secondo i giudici, il divieto introdotto dal Friuli Venezia Giulia oltrepassa il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale, poiché contrasta con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, previsto dall’articolo 12 del D.lgs 387/2003.

NECESSARIA L’INDIVIDUAZIONE DEI SITI IDONEI

La competenza in materia di utilizzazione delle acque non giustifica in alcun modo “una prescrizione assoluta di immodificabilità” degli argini fluviali, ma comporta soltanto che il “favor” normativo alla produzione di energia idroelettrica debba essere bilanciato dall’esigenza di prevenire ogni rischio idrogeologico.

Secondo i giudici della Corte Costituzionale questo bilanciamento, può avvenire solamente attraverso una puntuale individuazione delle aree e dei siti non idonei a determinate tipologie di impianti, ma non certo prescrivendo limiti generali validi sull’intero territorio regionale.

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