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Gestione delle crisi di impresa, come cambia la legge

Semplificazione Avvio Impresa

Delega al governo, nuove norme entro 18 mesi sulla gestione delle crisi di impresa

Non esisterà più il termine “fallimento”, sostituito da “liquidazione giudiziale”, come avviene in altri Paesi europei, sarà creato un sistema di allerta per consentire di evidenziare sul nascere le crisi aziendali, privilegiando gli strumenti di gestione delle crisi e delle insolvenze, tentando di evitare l’esecuzione giudiziale e di mantenere la continuità aziendale. Sono alcuni dei punti focali del “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, un decreto di delega approvato dal governo lo scorso 12 gennaio e pubblicato due giorni dopo. La delega (approvata dal Senato e da oggi alla Camera) entra in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In 391 articoli sono trattate “le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”.

PREVISTI STRUMENTI DI ALLERTA PER INDIVIDUARE LE CRISI

Per far emergere tempestivamente le situazioni di crisi, sono previsti “strumenti di allerta” con una sere di indicatori che “diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”. Il disegno di legge evidenzia tra gli indici “significativi” quelli che “misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi”. Sia i revisori societari che i creditori pubblici hanno un “obbligo di segnalazione” delle situazioni di crisi al debitore, che dovrà regolarizzare il debito entro 90 giorni. Se non lo farà sarà segnalato all’Ocri (Organismo di composizione della crisi di impresa) costituito in ciascuna Camera di commercio. Lo stesso imprenditore in difficoltà può segnalare la sua situazione all’Ocri e se lo farà in modo tempestivo e seguirà “in buona fede le indicazioni” potrà accedere a misure premiali. Ad esempio “durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’impresa sono ridotti alla misura legale” e “le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza” o “della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza”.

IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Il codice uniforma e rende più semplice la la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale e riduce durata e costi delle procedure, promuovendo anche strumenti negoziali stragiudiziali. Ad esempio, “l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Il piano deve avere data certa e deve indicare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; le principali cause della crisi; le strategie d’intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative; gli apporti di finanza nuova; i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto”. Prevista anche la possibilità di accedere a un “concordato minore” in cui i debitori in stato di sovraindebitamento, possono formulare ai creditori una proposta “quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale”. Il concordato minore però “può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi”.

ISTITUITO ALBO DI SOGGETTI CON FUNZIONI DI GESTIONE E CONTROLLO

Con il codice viene anche istituito presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti preposti a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza.

Nei prossimi 18 mesi il governo sarà chiamato a emanare quindi una serie di decreti attuativi che andranno a impattare su aspetti rilevanti in materia di diritto civile, penale e societario. Un intervento di grandissima portata ma, specifica il dlgs, “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Un aspetto, quest’ultimo, che ha suscitato notevoli perplessità in molti esperti e operatori del settore.

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