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Le risposte del Garante Privacy ai dubbi su contact tracing e app Immuni

app immuni

La mancata installazione dell’app Immuni può comportare conseguenze per l’interessato? Può una Regione consentire l’accesso sul proprio territorio solo a condizione che l’interessato installi e utilizzi una app? Quale è la base giuridica delle altre app, diverse da quelle di telemedicina, utilizzate per il contrasto al COVID-19?

In seguito a reclami, segnalazioni e quesiti ricevuti in questo periodo di emergenza, il sito del Garante Privacy ha pubblicato nuove risposte ad alcune delle domande più diffuse in merito al contact tracing, in particolare, alle problematiche legate alla protezione dei dati personali connesse alla realizzazione non solo dell’app Immuni ma anche di altre app da parte di soggetti pubblici o strutture sanitarie.

APP IMMUNI E APP REGIONALI

È quindi obbligatoria l’installazione e l’utilizzo dell’app Immuni? L’Autorità risponde no e che dalla mancata installazione non può derivare alcuna conseguenza poiché si tratta di una scelta libera e su base volontaria. Lo stesso vale per le app regionali, come AllertaLOM in Lombardia, Lazio Doctor Covid per il Lazio o Stop Covid-19 ideata a Sondrio ma testata in Umbria. Nelle Faq si legge che, non essendo obbligatoria nessuna di queste app, non possono esserci limitazioni nella fruizione di beni o servizi e neppure per l’accesso ad aree o territori.

APP DI TELEMEDICINA E NON

Le strutture sanitarie che intendono avvalersi di strumenti di telemedicina come app di telediagnosi, teleconsulto, teleassistenza e telemonitoraggio utilizzate dal personale medico per effettuare diagnosi o terapie a distanza, non devono richiedere uno specifico consenso al trattamento dei dati personali dell’interessato. Per l’utilizzo di app diverse da quelle di telemedicina, per esempio, app divulgative o per la raccolta di informazioni sullo stato di salute della popolazione di un certo territorio, è necessario invece il consenso dell’interessato che deve essere adeguatamente informato sull’uso che verrà fatto dei suoi dati. Le amministrazioni pubbliche, le regioni e le strutture sanitarie dovranno valutare i rischi che potrebbero derivare dall’eventuale trasferimento di dati a terze parti, soprattutto se al di fuori dell’Unione Europea.

COSA DICONO GARANTE PRIVACY, PISANO E SORO

Il Garante Privacy ribadisce inoltre che le app devono trattare solamente i dati strettamente necessari a perseguire le finalità del trattamento, evitando di raccogliere ulteriori informazioni come quelle relative all’ubicazione del dispositivo mobile dell’utente e limitandosi a richiedere permessi per l’accesso a funzionalità o informazioni presenti nel dispositivo solo se indispensabili. Già a marzo quando il dibattito sulle app si era fatto caldo, il ministro dell’Innovazione, Paola Pisano aveva riconosciuto che nel contact tracing è necessario muoversi con i piedi di piombo, assicurandosi “che le deroghe finiscano con l’emergenza e tutti i dati vengano cancellati”. Anche il presidente dell’Authority, Antonello Soro, aveva chiesto misure proporzionali, lungimiranti e a tempo.

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