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Scadenzario fiscale 2022, le date da tenere a mente

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Da gennaio 2022 per le cartelle esattoriali viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica. Le date da non perdere nel nostro scadenzario fiscale 2022

Anno nuovo, nuove date da cerchiare in rosso sul calendario per essere in regola col Fisco. Abbiamo preparato un comodo scadenzario fiscale relativo al 2022 per agevolarvi il lavoro. Anzitutto, dobbiamo ricordare che per le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2022 è stato ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica, contro i 180 giorni senza mora come previsto dagli interventi Covid-19.

SCADENZARIO FISCALE 2022: LE DUE RATE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP

Gli acconti IRPEF, IRES, IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché quelli delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), dovranno essere versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi i 103 euro.
La prima rata è dovuta entro  il 30 giugno 2022, mentre la seconda va versata entro il 30 novembre 2022, ovvero entro l’ultimo giorno dell’11° mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. In caso di versamento in un’unica soluzione la deadline oltre la quale non andare resta quella del 30 novembre 2022 o entro l’ultimo giorno dell’11° mese dell’esercizio.

Si ricorda che l’art. 58 del D.L. n. 124/2019 ha modificato, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive dovuti dai contribuenti soggetti agli indici ISA: è prevista la corresponsione di due rate di pari importo pari al 50% del dovuto.

CUD 2022

Per l’anno 2022, il termine per la consegna al contribuente della Certificazione Unica attestante i redditi di lavoro dipendenti e assimilati e i redditi di lavoro autonomo è previsto al 16 marzo 2022. Ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, i sostituti d’imposta devono:
trasmettere telematicamente entro il 16 marzo 2022 all’Agenzia delle Entrate le certificazioni attestante i redditi di lavoro dipendenti e assimilati
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti i redditi di lavoro autonomo entro il termine di scadenza del modello 770/2022 ovvero il 31 ottobre 2022 .

IL SALDO A DEBITO DELL’IVA

Il saldo a debito dell’anno 2021 dell’IVA potrà essere versato, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2022, oppure entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi (30 giugno 2022), corrispondendo gli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che decorre dal 16 marzo 2022 e la maggiorazione dello 0,4%, calcolata sull’importo del saldo IVA aumentato degli interessi, qualora il soggetto passivo si avvalga della facoltà di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi al termine previsto ai fini delle imposte sui redditi. Il saldo IVA può essere versato in forma rateale, con l’interesse dello 0,33% mensile e con l’ultima rata nel mese di novembre 2022.

La dichiarazione IVA annuale relativa all’anno 2021 dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2022, ma i soggetti passivi che effettuano la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre con la dichiarazione IVA dovranno presentare quest’ultima entro il 28 febbraio 2022.

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, le bozze dei documenti precompilati verranno predisposte anche nei confronti dei contribuenti trimestrali “per opzione” che effettuano la liquidazione dell’IVA secondo il sistema dell’“IVA per cassa”. L’Agenzia delle Entrate predispone le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e, partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà messa a disposizione dei contribuenti anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (nella specie, dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento). Le bozze dei registri IVA di ciascun mese sono alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, mentre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA sono messe a disposizione dei contribuenti dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

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