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Appalti, perché Utilitalia ed Elettricità Futura approvano la decisione della Consulta

Appalti Consulta

La Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici in tema di appalti: la misura bocciata dalla Consulta avrebbe previsto l’obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di esternalizzare tutta l’attività oggetto della concessione, mediante appalto a terzi dell’80% dei contratti inerenti la concessione stessa e assegnazione del restante 20% a società in house o comunque controllate o collegate

La previsione dell’obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di esternalizzare tutta l’attività oggetto della concessione – mediante appalto a terzi dell’80% dei contratti inerenti la concessione stessa e assegnazione del restante 20% a società in house o comunque controllate o collegate – costituisce «una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine» di garantire l’apertura al mercato e alla concorrenza.

COSA CAMBIA NELLA NORMATIVA SUGLI APPALTI DOPO L’INTERVENTO DELLA CONSULTA

Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 218 depositata ieri, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 1, comma 1, lettera iii), della relativa legge di delega, perché il perseguimento della finalità sopra detta incontra pur sempre il limite della ragionevolezza e della necessaria considerazione degli interessi dei soggetti coinvolti, a loro volta protetti dalla garanzia dell’articolo 41 della Costituzione.

UTILITALIA: “FINE ALL’INCERTEZZA”

La pronuncia della Consulta nella legislazione sugli appalti sull’illegittimità dell’obbligo di affidare all’esterno tutta l’attività oggetto di concessione, “è un fatto positivo che mette fine a una fase di incertezza per i nostri comparti”, hanno commentato, in una nota congiunta, la presidente di Utilitalia Michaela Castelli e il presidente di Elettricità Futura Agostino Re Rebaudengo, dopo la sentenza odierna della Corte costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici; la misura avrebbe previsto l’obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di esternalizzare tutta l’attività oggetto della concessione, mediante appalto a terzi dell’80% dei contratti inerenti la concessione stessa e assegnazione del restante 20% a società in house o comunque controllate o collegate.

“In questi mesi ci siamo impegnati in tutte le sedi istituzionali – proseguono Castelli e Re Rebaudengo – per evidenziare i rischi connessi all’eventuale applicazione dell’articolo 177, che avrebbe destrutturato aziende sane ed efficienti con gravi ricadute sul fronte occupazionale. Prevedendo pesanti sanzioni dal 1 gennaio 2022 nei confronti delle imprese inadempienti, concludono la presidente di Utilitalia e il presidente di Elettricità Futura, “si sarebbero create una perdita del valore patrimoniale dello Stato e degli Enti Locali che spesso ne detengono la partecipazione, insieme a ripercussioni negative sul fronte occupazionale”.

La pronuncia ribadisce che il legislatore può intervenire a limitare la libertà d’impresa in funzione della tutela della concorrenza, nello specifico ponendo rimedio, attraverso gli obblighi di esternalizzazione, al vulnus derivante da passati affidamenti diretti, avvenuti al di fuori delle regole del mercato. Tuttavia, la libertà d’impresa non può subire, nemmeno in ragione del doveroso obiettivo di piena realizzazione dei principi della concorrenza, interventi che ne determinino un radicale svuotamento, come avverrebbe sacrificando completamente la facoltà dell’imprenditore di compiere le scelte organizzative tipiche della stessa attività imprenditoriale.

La Corte ha ritenuto che il legislatore, stabilendo un obbligo particolarmente incisivo e ampio, ha omesso di considerare non solo l’interesse dei concessionari ma anche quelli dei concedenti, degli eventuali utenti del servizio e del personale occupato nell’impresa. Interessi, tutti, che per quanto comprimibili nel bilanciamento con altri ritenuti meritevoli di protezione da parte del legislatore, non possono essere tuttavia completamente ignorati.

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