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Arriva la legge per contrastare il mobbing

Mobbing

Incardinata in commissione Lavoro alla Camera la proposta di legge sul mobbing voluta dal Movimento Cinque Stelle. Ecco cosa prevede

Ha cominciato l’iter in Parlamento poco prima della pausa festiva la proposta di legge contro il mobbing. Il provvedimento – che si intitola “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo” – è a prima firma di Rina De Lorenzo ed ha come relatrice in commissione Lavoro a Montecitorio Maria Pallini, entrambe del Movimento Cinque Stelle. È la prima volta che in Italia si legifera su questo tema ma – si legge nella relazione introduttiva – “vista la crescita esponenziale che caratterizza i casi di mobbing è necessario un intervento ad hoc del legislatore diretto a disciplinare in maniera chiara e precisa tale fenomeno e ad assicurare una vera e propria tutela giuridica ai lavoratori vessati”.

Con questa pdl, inoltre, si consente alle vittime di far valere la lesione di un proprio diritto, agendo dinanzi al giudice del lavoro nei confronti del datore di lavoro (nel caso di mobbing verticale) o nei confronti di un proprio collega o di un gruppo di colleghi (nel caso di mobbing orizzontale) che si siano resi autori di vessazioni in ambito lavorativo.

LA DEFINIZIONE DI MOBBING

L’articolo 2 definisce cosa si intenda per mobbing nel posto di lavoro: “Le molestie morali e le violenze psicologiche di carattere persecutorio, esercitate esplicitamente o implicitamente, nonché direttamente o indirettamente, con intento vessatorio, iterativo e sistematico, che determinano eventi lesivi dell’integrità psicofisica o della dignità sociale e lavorativa della vittima”.

Ecco alcuni esempi: rimozione da incarichi; esclusione dalla comunicazione e dall’informazione aziendali; svalutazione sistematica dei risultati, attraverso il sabotaggio del lavoro, svuotato dei contenuti o privato degli strumenti necessari al suo svolgimento; sovraccarico di lavoro o attribuzione di compiti impropri o inattuabili in concreto, che acuiscono il senso di impotenza e di frustrazione; attribuzione di compiti inadeguati rispetto alla qualifica e alla preparazione professionale o alle condizioni fisiche e di salute; abuso del potere disciplinare, attraverso l’esercizio da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di azioni sanzionatorie, quali reiterate visite fiscali o di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi lontane, rifiuto di permessi, di ferie o di trasferimenti, finalizzate all’estromissione del soggetto dal posto di lavoro; atti persecutori e di grave maltrattamento di fronte a terzi; molestie sessuali; squalificazione dell’immagine personale e professionale; offese alla dignità personale, attuate da superiori, da pari grado o da subordinati ovvero dal datore di lavoro.

COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI LEGGE

La pdl prevede che il datore di lavoro, pubblico o privato, in caso di denunce da parte di singoli lavoratori o di gruppi di lavoratori oppure su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali o del rappresentante per la sicurezza o del medico competente, “ha l’obbligo di accertare tempestivamente le azioni denunciate” (articolo 3). Se non lo fa, per dolo o per negligenza, è interdetto dai pubblici uffici o licenziato. Il danno all’integrità psico-fisica viene comunicato dall’autorità gerarchica competente, “previo onere della prova inversa”, alla competente procura della Repubblica quando comporta “una riduzione della capacità lavorativa per disturbi psico-fisici di qualsiasi entità, quali depressione, disturbi psico-somatici conseguenti a stress lavorativo come l’ipertensione, l’ulcera e l’artrite, disturbi allergici, disturbi della sfera sessuale, nonché tumori”.

In caso di denunce di azioni di mobbing il tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi deve convocare le parti e prendere informazioni (articolo 4). Se ritiene che sussista la violazione ordina al responsabile del comportamento denunciato “la cessazione del comportamento illegittimo, ne dispone la rimozione degli effetti, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento”.

Da notare che il provvedimento dispone a carico dell’accusato l’onere di provare che non si sono verificate vessazioni o comportamenti non legittimi.

Se la parte interessata lo richiede, il giudice può disporre che si informino i suoi colleghi della sentenza di accoglimento o di rigetto anche omettendo il nome della persona che ha subito mobbing (articolo 5). Se poi il comportamento condannato è stato commesso dal datore di lavoro, il giudice chiede di rendere pubblica la sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale, sempre omettendo il nome della persona vittima di mobbing.

La pdl prevede che siano nulle le dimissioni presentate dal lavoratore vittima di atti o di comportamenti di mobbing (articolo 6) e che dopo l’articolo 612-bis del codice penale sia inserito l’articolo 612-ter. “Atti vessatori in ambito lavorativo”: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni il datore di lavoro, il dirigente o il lavoratore che nel luogo o nell’ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. La pena è aumentata se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il delitto è punito a querela della per- sona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede, tuttavia, di ufficio nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo” (articolo 7).

Infine, si dispongono misure volte a prevenire e a contrastare azioni di mobbing (articolo 8). In particolare le amministrazioni dello Stato e i datori di lavoro pubblici e privati, d’intesa con le rappresentanze sindacali o con i consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sono chiamati tra l’altro a predisporre iniziative periodiche di informazione dei dipendenti; organizzare, ogni sei mesi, corsi specifici di gestione delle relazioni interpersonali o del mobbing affidati a soggetti, anche esterni, in qualità di consulenti; accertare azioni di mobbing nei confronti dei lavoratori, avvalendosi dei consulenti; a denunciare alle autorità competenti.

Ogni azienda sanitaria locale del comune capoluogo di provincia ha l’obbligo di istituire un centro di riferimento per il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro, costituito da specialisti di salute mentale: un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di coordinamento; un esperto in test psicodiagnostici; un esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni; d) un medico specialista in psichiatria; uno psicoterapeuta.

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