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Bonus per bar, ristoranti, piscine e catering: le cose da sapere

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Per compilare e inviare la domanda si può utilizzare il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate

C’è tempo fino al 6 dicembre per accedere al bonus a sostegno di bar, ristoranti o attività come catering e piscine. In merito, l’ultimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, contiene istruzioni e regole per la presentazione del modello per fare domanda. Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 40 milioni di euro. Trascorso il termine per la presentazione delle domande, l’ente di riscossione tributi suddividerà i finanziamenti disponibili tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti che hanno presentato l’istanza. Il contributo verrà poi erogato sul conto corrente fornito al momento della presentazione della domanda

Per compilare e inviare la domanda si può utilizzare il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia che chi emette fattura elettronica ben conosce. Possono fare domanda i titolari di ristoranti, bar, gestori di piscine, catering per eventi, organizzazione di feste e cerimonie che hanno subito un danno economico a causa dello stato di emergenza da Covid-19.

CHI NON PUO’ ACCEDERE ALLA MISURA

Il contributo non spetta: ai soggetti “in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; ai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, a eccezione delle microimprese e piccole imprese che rispettino il punto precedente e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione; ai destinatari di sanzioni interdittive; a chi si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative”.

BONUS RISTORANTI (ECC), A CHI SPETTA

Per accedere ai contributi,, le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda e devono avere sede legale o operativa ubicata in Italia.

Per avere i contributi, le imprese richiedenti devono aver registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020, invece, la riduzione del 40% è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all’ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva.

“Il 70% dell’assegnazione finanziaria verrà ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; in aggiunta, il 20% in egual misura tra quelli che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400mila euro; in aggiunta, il 10% in egual misura tra quelli con ammontare dei ricavi 2019 superiore a 1 milione di euro. Il contributo riconosciuto è pari al minore tra l’importo determinato come sopra descritto e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all’ammontare di aiuti ricevuti in regime ‘de minimis’ indicato dal richiedente nell’istanza”

COME COMPILARE LA DOMANDA E LE SANZIONI

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali fare riferimento per determinare in modo corretto i ricavi relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021 (o 2018 e 2020 per esercizi non coincidenti con l’anno solare), necessari per la verifica della riduzione di almeno il 40%. “Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle Entrate recupera i contributi non spettanti, irrogando le sanzioni e con gli interessi dovuti. È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni”

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