Da Filosa a Imparato, è già partita la corsa su chi sarà il successore di…
Come cambierà il codice degli appalti in attesa del dl Sblocca cantieri
L’approfondimento di Gaia Del Pup per i-Com sugli obiettivi cardine della riforma del codice degli appalti
Regole più semplici e limitato ricorso alla normativa secondaria. Sono questi gli obiettivi cardine della riforma del codice degli appalti che si è lentamente messa in moto con la recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge delega in materia, nel quale sono indicati i principi fondamentali a cui dovrà conformarsi la nuova disciplina dei contratti pubblici. In un contesto di stagnazione dell’edilizia e dei lavori pubblici come quello che al momento sta vivendo il nostro Paese, la riforma procederà su un doppio binario, scandita da tempistiche differenti. Se da un lato la riforma del codice rappresenta una misura che richiederà un tempo maggiore, dall’altro la soluzione ai problemi urgenti sarà affidata soprattutto al cosiddetto decreto sbloccacantieri di cui si attende però ancora l’approvazione da parte di Palazzo Chigi.
LA PROCEDURA
Il disegno di legge delega per la riforma del codice degli appalti deve ancora iniziare l’iter parlamentare. Una volta approvato dalle Camere, la delega al governo per procedere alla revisione della disciplina dei contratti pubblici sarà effettiva. L’esecutivo, come previsto nella bozza del decreto, avrà due anni di tempo per riformare la normativa vigente tramite uno o più decreti legislativi che andranno a sostituire o modificare l’attuale disciplina (contenuta in particolare nel decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016). Vista la particolare necessità della riforma, anche alla luce della recente lettera di messa in mora della Commissione europea a carico dell’Italia in materia di subappalto, è espressamente previsto nel Ddl che il procedimento di approvazione del nuovo codice godrà di un percorso semplificato, eliminando così il rischio di incappare in pareri vincolanti dei soggetti coinvolti che possano ostacolare o rallentare il percorso verso il nuovo codice.
I PARERI NON VINCOLANTI
Il Ddl contiene disposizioni che impongono la riforma della materia tramite l’adozione di un unico regolamento contenente sia la disciplina esecutiva che quella attuativa entro il termine massimo di due anni. L’urgenza viene sottolineata dalle scadenze temporali imposte e dal fatto che i pareri resi non saranno vincolanti. Quest’ultimi dovranno essere formulati entro 45 giorni dai soggetti coinvolti (Autorità nazionale anticorruzione, Consiglio di Stato e Conferenza unificata) e, scaduto il termine, il governo potrà comunque procedere. E lo stesso vale anche per l’attività consultiva delle competenti commissioni parlamentari.
L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E LA DISCIPLINA DI SOFT LAW
Con la precedente riforma dell’impianto normativo sulla contrattualistica pubblica del 2016 era stata riconosciuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione una serie molto estesa di poteri di vigilanza e regolazione. Accanto a questi anche poteri diretti in determinate fasi delle procedure di affidamento che si esprimevano in strumenti di controllo e sanzionatori. L’Anac, nel sistema vigente, ricopre un ruolo centrale, volto a garantire la legalità del sistema durante le procedure di affidamento e ad assicurare la leale concorrenza tra le stazioni appaltanti. L’obiettivo appare quello di riformare il ruolo dell’Autorità, ottimizzarne i poteri e sostituire la disciplina di soft law e contenuta nella cosiddette Linee guida. Al posto delle quali si tornerà all’antico, e cioè al sistema in vigore prima dell’approvazione del nuovo codice, con un unico regolamento di attuazione.
IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE
La bozza del disegno di legge per il riordino della materia dei contratti pubblici fornisce indicazioni anche riguardo alla conformità della normativa nazionale con quella comunitaria. Al primo punto è sottolineata espressamente la necessità di coordinare le disposizioni vigenti, anche di recepimento e attuazione, e dispone che le modifiche siano dirette a “garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa“. Per quanto riguarda la struttura del codice invece, si stabilisce che le disposizioni siano rese in linguaggio chiaro e semplice per snellire la materia ed eliminare un impianto normativo formato da un consistente numero di provvedimenti, comprensivo delle Linee guida Anac e dei vari decreti ministeriali.
GLI APPALTI SOTTOSOGLIA E LE CONTROVERSIE
Se imperativo categorico è il rispetto delle direttive europee con l’uniformazione della disciplina nazionale, rimane comunque uno spazio di operatività per i cosiddetti appalti sottosoglia per i quali è previsto che si possano dettare discipline differenziate per lavori, servizi e forniture. A proposito della gestione del contenzioso infine, nel testo del disegno di legge delega è espressamente stabilito l’obiettivo di razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie, con il ricorso anche a metodi alternativi ai rimedi giurisdizionali per ridurre “gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento“.
Articolo pubblicato su i-Com.it