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Come la blockchain trasforma il diritto d’autore e il mercato dell’arte

Arte

L’approfondimento dell’Avvocato Luca Marasco dello Studio Legale Rinaldi e Associati per Policy Maker

L’esperienza in materia di arte ci ha insegnato come quest’ultima corrisponda ad un concetto storicamente orientato che si nutre del passato per volgere uno sguardo al futuro. L’arte quindi è soprattutto estro e innovazione e, pertanto, non può che giovarsi della digitalizzazione della società moderna, sfruttando le nuove tecnologie per promuoversi e progredire. Non a caso, nell’ultimo decennio ha iniziato a diffondersi una nuova forma d’arte che nasce e, fatto ancor più rilevante, circola unicamente in maniera digitale.

L’ARTE DIGITALE

L’arte digitale, tuttavia, incontra il grave problema della facile riproduzione e contraffazione di un’opera, a causa del limite intrinseco della tecnologia che siamo abituati ad usare, mentre le tecnologie basate su registri distribuiti (cd. “DLT”, della cui famiglia fa parte la blockchain) risolvono questo problema, garantendo l’unicità del bene e l’immodificabilità delle informazioni, la sicurezza dello scambio, la trasparenza e tracciabilità delle transazioni, nonché l’abbattimento dei costi di custodia e di spedizione.

LA RIVOLUZIONE DELLA BLOCKCHAIN

La blockchain è infatti una tecnologia rivoluzionaria, che opera su un registro distribuito tra tutti i partecipanti alla rete (e in questo senso è stata efficacemente definita una tecnologia “democratica”). In particolare, non esiste un intermediario che garantisce e valida le transazioni, perché tutti i partecipanti alla cd. “catena di blocchi” (blockchain) garantiscono e validano le transazioni, che vengono annotate all’interno di blocchi digitali attraverso i cd. smart contract, cioè protocolli informatici che rispondono alla logica “if this, then that”. Tali blocchi vengono concatenati gli uni agli altri tramite crittografia, rendendoli sicuri, inalterabili e a prova di hacker: questo consente di creare beni digitali unici per la prima volta nella storia della tecnologia.

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IL MERCATO DEI BENI DI LUSSO

Ecco che l’arte e, in generale, il mercato dei beni di lusso hanno cominciato a beneficiare del sistema di registri distribuiti e, in particolare, della blockchain, riducendo drasticamente il rischio di contraffazione del bene artistico nonché garantendo da un lato agli autori delle opere il pagamento delle royalties e dall’altro agli acquirenti l’autenticità dell’opera.

LA QUESTIONE GIURIDICA

Dal punto di vista giuridico, con l’introduzione dell’art. 8 ter, l. 12/2019 di conversione del d.l. 135/2018, il legislatore italiano è entrato nel merito della materia ed ha regolamentato per la prima volta gli “smart contract” e le “tecnologie basate su registri distribuiti”, attribuendo ai primi (se operanti sulle seconde) il valore di forma scritta, previa identificazione informatica delle parti interessate.

I DUBBI DEL LEGISLATORE

Il legislatore ha, inoltre, previsto che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produca gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica (che dà luogo a una presunzione legale, opponibile ai terzi, relativa alla certezza della data e dell’ora), previo rispetto di determinati standard tecnici che ad oggi, tuttavia, non sono stati ancora individuati dall’AgID.

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ITALIA E NON SOLO

Di conseguenza, utilizzare questi tipi di tecnologie basate su registri distribuiti (e in particolare la blockchain) è sicuramente legale e ritenuto meritevole di tutela dal legislatore italiano (e non solo: Giappone, USA, Malta, per fare qualche esempio).

IL SUCCESSO DELLE OPERE DIGITALI

La blockchain è così entrata nel mondo dell’arte e lo sta rivoluzionando: si pensi a Christie’s, la casa d’aste più grande del mondo, che ha effettuato la prima asta di un’opera completamente immateriale, “Everydays”, dell’artista e graphic designer Beeple (all’anagrafe Mike Winkelmann).

LA CRYPTO ART

Anche in Italia si è sviluppata – e si sta sviluppando – la “Crypto Art”. Tra i pionieri del movimento italiano vi è il duo Hackatao, che con la mostra personale Fight Fear ha dato il via alla prima esposizione italiana di questo movimento artistico.

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L’ESEMPIO DI NEW YORK

Ed ancora, non solo le case d’aste e gli artisti, ma anche le gallerie e i musei risentono dell’innovazione digitale e del dirompente effetto tecnologico che ne deriva. Ad esempio, a New York è stata inaugurata la Superchief Gallery NFT, “the 1st Physical NFT Gallery in the world”, mentre in Italia il museo MOCDA si occupa di promozione e divulgazione di arte digitale.

I TOKEN

Il termine cripto arte è spesso, se non sempre, associato al termine “token”, un asset digitale che può essere scambiato su una piattaforma blockchain tra due parti, senza che sia necessaria l’azione di un intermediario. Più precisamente, il token consiste in un’informazione digitale registrata in blockchain che associa a un soggetto un particolare diritto (come ad esempio un diritto di proprietà), un bene (come ad esempio un’opera d’arte) o un servizio (ben noti nel mondo finanziario i cosiddetti utility token).

In linea generale, un token sulla blockchain è quindi la rappresentazione di un’informazione digitale, certificata su un registro distribuito e associata a uno specifico indirizzo crittografato (che ne garantisce la sicurezza da un punto di vista tecnologico).

GLI NFT

Gli NFT (“Non Fungible Token”) costituiscono un’ulteriore evoluzione di questa tecnologia, basata su standard tecnologici caratterizzati da infungibilità e indivisibilità, che li differenziano dai ben più noti “Fungible Token” (cioè le criptovalute Bitcoin, Ether, Litecoin, ecc.). Da un punto di vista giuridico, possono pertanto considerarsi beni mobili suscettibili, almeno in senso lato, di possesso, nella misura in cui siano meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Nondimeno, a parere di chi scrive, non è possibile adottare pedissequamente le tradizionali categorie del diritto alle nuove tecnologie, senza tener conto dell’evoluzione generazionale che sta accompagnando la nostra società. Ed infatti sempre più un bene digitale non è la mera trasposizione dematerializzata di un bene fisico preesistente, ma nasce digitale ed è esso stesso materiale, corporeo e tangibile, soprattutto agli occhi delle nuove generazioni.

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TITOLI DI CREDITO ATIPICI

Ad ogni modo, utilizzando tale tecnologia l’opera d’arte viene firmata dall’artista, così validando la titolarità dell’opera. Non solo: gli NFT consentono agli artisti di esercitare più efficacemente il proprio diritto di seguito sulle proprie opere, mediante la previsione nello smart contract della remunerazione automatica e immediata dell’autore ad ogni vendita successiva alla prima. Di conseguenza, diffuso è il convincimento che gli NFT costituiscano titoli di credito atipici.

IL CODICE UNIVOCO

In tal modo, il NFT viene inserito e annotato nel registro distribuito tra i vari nodi della rete, gli viene attribuito un codice univoco funzionale a contraddistinguerne il contenuto, così permettendo a quella determinata opera di quel determinato artista di essere per sempre identificata in modo univoco. Al momento dell’eventuale acquisto e delle successive transazioni di compravendita del NFT, una nuova transazione viene immessa nella blockchain e il token dell’opera passa dall’artista al wallet (portafoglio) del compratore (che di regola è un collezionista, sebbene non manchino acquirenti di NFT che li utilizzano impropriamente per fini meramente speculativi-finanziari).

OPERE DIGITALI E OPERE ANALOGICHE

Giova segnalare che la tecnologia blockchain e i token possono trovare applicazione non solamente alle opere native digitali, ma anche nelle opere native analogiche, tramite la cosiddetta “notarizzazione” delle stesse, concetto distinto dalla “tokenizzazione” più affine al processo di cartolarizzazione e frammentazione di un asset. Ad esempio, un artista che “carica” la fotografia di una propria opera analogica (un file, quindi) su blockchain, paga una commissione in criptovaluta (ad oggi, soprattutto in Ether o in BNB), crea un NFT (cui viene attribuito un codice univoco, detto Contract ID) che rappresenta l’attestazione della proprietà e della autenticità dell’opera caricata (non certo dell’originale, che per ovvi motivi non circola con il NFT).

IL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

Gli NFT rappresentano, pertanto, soltanto il certificato di proprietà dell’opera digitale o analogica e la loro utilità ben si coglie per le opere digitali, che potranno essere registrate direttamente sulla blockchain, e per le opere fisiche di recente realizzazione, la cui storia può essere ricostruita sino al momento della loro uscita dallo studio dell’artista.

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IL MARKETPLACE

Sotto altro aspetto, chi conia il token (tramite il cosiddetto processo di minting) potrebbe non essere il vero titolare/autore dell’opera (rischio evidenziato dalle piattaforme – marketplace come Rarible e Makersplace, che nei Terms of Use esplicitano che l’autore si assume ogni responsabilità in tal senso). Ciò significa che la tutela dell’acquirente è meramente contrattuale e non tecnologica, sebbene l’acquirente di un NFT possa teoricamente giovarsi della regola “possesso di buona fede vale titolo” che rende opponibile l’acquisto ai terzi attraverso l’utilizzo di un registro distribuito crittografato da cui risulta lo storico delle transazioni. Nondimeno, occorre evidenziare l’impossibilità tecnologica di conoscere l’identità delle controparti contrattuali e, in tal senso, è opportuna la previsione del legislatore italiano sulla previa identificazione delle parti interessate.

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ

Alla luce di quanto sopra, nel mercato dell’arte la tecnologia blockchain rappresenta una grande opportunità, in quanto può offrire maggior trasparenza e velocità delle transazioni, consentire una immediata autenticazione delle opere e abbattere i costi di custodia delle stesse (si pensi a un fondo di opere d’arte dematerializzate). Si pensi inoltre alla possibilità di garantire l’autenticità di edizioni limitate di un’opera d’arte o di un prodotto. Con gli NFT uno dei più gravi problemi del mercato dell’arte, la contraffazione, verrebbe minimizzato.

ATTENZIONE AI RISCHI

D’altro canto, occorre ricordare che si tende a sopravvalutare gli effetti di una nuova tecnologia nel breve periodo e a sottovalutare quelli nel lungo periodo. Ciò significa che è opportuno valutare attentamente anche i limiti e i rischi della blockchain nel mondo dell’arte (ad es.: un marketplace che chiude, impedendo l’accesso degli utenti alla blockchain; l’acquisto a non domino; la notarizzazione/tokenizzazione della stessa opera da parte dell’autore su un’altra blockchain; l’assenza di normativa fiscale in materia), per consentire un equilibrato sviluppo del binomio arte-tecnologia e coinvolgere le imprese in un mercato che offre sempre maggiori opportunità di crescita.

Leggi anche: Come va il progetto blockchain per le banche italiane secondo Abi

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