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Difesa sempre legittima, come cambieranno codici civile e penale

Dopo il via libera del Senato la prossima settimana arriva in aula alla Camera la legge sulla legittima difesa

Con uno slittamento di una settimana rispetto ai tempi inizialmente previsti, martedì prossimo arriva in aula alla Camera la legge sulla legittima difesa. Un rinvio ufficialmente “tecnico” ma che è stato necessario a fronte di alcuni “mal di pancia” dei pentastellati. La legge, che ha riunito varie iniziative, dopo all’approvazione al Senato arriva in Aula a Montecitorio con il leghista Roberto Turri come relatore. Il testo interviene sia sul codice civile che sul codice penale.

SULLA PARTE PENALE

Per quanto riguarda la parte penale, in primo luogo, modifica la disciplina (comma 2 dell’articolo 52 del codice), che autorizza il ricorso a “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumità” o dei “beni propri o altrui”. In questa fattispecie, la modifica centrale introdotta dalla legge consiste nella specificazione che agisce “sempre” in stato di legittima difesa “colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. La nuova legge interviene inoltre sulla disciplina dell’eccesso colposo (articolo 55 del codice penale) prevedendo che la punibilità è esclusa “se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità” ha agito “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

PER I REATI DI FURTO

La proposta riguarda però anche il versante di chi commette i reati di furto. In particolare si stabilisce che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo “la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa”. Inoltre viene inasprito il quadro sanzionatorio in vigore per una serie di reati contro il patrimonio: violazione di domicilio e l’ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, “ovvero se il colpevole è palesemente armato”; furto in abitazione, furto con strappo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate.

RIGUARDO IL CODICE CIVILE

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al codice civile, la pdl afferma che nei casi di legittima difesa domiciliare “la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa”. In questo modo, l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non è, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno. Inoltre nei casi di eccesso colposo, al danneggiato “è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

Previsto anche il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.

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