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Diretta | Ue e diritto d’autore, audizione Uspi, Amazon e fonografici

Horizon Europe

Oggi dinnanzi le Commissioni riunite Cultura e Trasporti Uspi, Afi e Amazon su diverse direttive europee concernenti i media audiovisivi

Alle ore 9, presso l’Aula della Commissione Trasporti, le Commissioni riunite Cultura e Trasporti svolgono le audizioni di rappresentanti dell’Unione stampa periodica italiana (Uspi), di Amazon e dell’Associazione fonografici italiani (Afi), nell’ambito dell’esame degli schemi di decreto legislativo recanti:

1) attuazione della direttiva Ue che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi

2) attuazione della direttiva Ue concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato

3) attuazione della direttiva Ue sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

 

 

 

La direttiva (UE) 2019/789

La direttiva in questione mira a fornire una più ampia diffusione negli Stati membri di programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in Stati membri diversi. In considerazione della loro natura di strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica e della coesione sociale, si ritiene così di facilitare la concessione di licenze di diritto d’autore e di diritti connessi.

L’intervento legislativo – specifica il par. 2 della Premessa – si è reso necessario a seguito della trasformazione nella distribuzione e nell’accesso ai programmi televisivi e radiofonici dovuta allo sviluppo delle tecnologie digitali e di Internet. Sempre più spesso, infatti, le trasmissioni vengono offerte anche tramite servizi on-line accessori [1] : contemporaneamente alla trasmissione iniziale, restano a disposizione degli utenti in una versione inalterata e integrale utilizzando varie tecniche di ritrasmissione [2] , tra cui il cavo, il satellite, il digitale terrestre ma anche internet. Nel contempo, cresce la domanda di accesso a trasmissioni televisive e programmi radiofonici provenienti da un diverso Stato membro, ad opera ad esempio di minoranze linguistiche o di chi vive in uno Stato membro diverso dal proprio.

In questo contesto, l’articolo 3 stabilisce il principio del “paese d’origine”, in virtù del quale i servizi online accessori sono, ai fini dell’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi, considerati come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell’organismo di diffusione radiotelevisiva che fornisce il servizio. Il principio si applica alle azioni di comunicazione e messa a disposizione del pubblico di programmi radiofonici e programmi televisivi “in maniera tale che ciascuno possa accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso scelti” (par. 1). Le trasmissioni di eventi sportivi sono esplicitamente escluse (par. 1, comma 2).

Spetta agli Stati membri fare in modo che, nel fissare l’importo del pagamento dei diritti, le parti contraenti tengano conto “di tutti gli aspetti del servizio online accessorio” (par. 2). Tra queste rilevano la durata della disponibilità online, il pubblico e le versioni linguistiche fornite.

In tema di ritrasmissione (Capo III, articoli 4-7), i titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico autorizzano gli atti di ritrasmissione attraverso un organismo di gestione collettiva (articolo 4), il cui operato è regolato dall’articolo 5. Norme dettagliate disciplinano l’individuazione dell’organismo competente in caso di mancato trasferimento del diritto ad opera del titolare (articolo 4, par. 2 e 3).

In caso di mancato accordo (articolo 6), gli Stati membri provvedono affinché sia possibile far ricorso all’assistenza di uno o più mediatori.

Per espressa indicazione dell’articolo 7, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che le disposizioni in esame siano estese anche alle situazioni in cui sia la trasmissione iniziale che la ritrasmissione abbiano luogo nel loro territorio.

Il Capo IV (articolo 8) è dedicato alla trasmissione di programmi attraverso immissione diretta, in cui l’organismo di diffusione trasmette i programmi non direttamente al pubblico ma ad un distributore di segnali, il quale poi trasmette al pubblico. In questo caso si considera che organismo e distributore partecipino ad un unico atto di comunicazione al pubblico, rispetto al quale ottengono l’autorizzazione da parte del titolare dei diritti secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Un riesame della direttiva è previsto ad opera della Commissione europea entro il 7 giugno 2025, presentando le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale in una relazione, da pubblicare anche sul sito web della Commissione.

Disposizioni transitorie sono stabilite dall’articolo 11 per eventuali accordi già conclusi, ed autorizzazioni già ottenute, che siano in vigore al 7 giugno 2021, ovvero il termine posto dall’articolo 12 per il recepimento.

La direttiva si muove nell’alveo dei principi contenuti nel regolamento europeo sul diritto d’autore di cui al COM(2016) 594 del 14 settembre 2016.

La norma di delega

Articolo 8
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)

La delega per il recepimento della direttiva (UE 2019/789) è contenuta nell’articolo 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).

Il comma 1 dell’articolo 8 – oltre a richiamare i princìpi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea, enunciati all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012 – stabilisce i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

il decreto legislativo di attuazione deve definire in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall’organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna».

L’art. 3 della direttiva (UE) 2019/789, come evidenziato in precedenza, disciplina l’applicazione del principio del «paese d’origine» ai servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva. Vi si prevede che, in relazione all’esercizio del diritto d’autore, siano considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell’organismo di diffusione radiotelevisiva le azioni di comunicazione/messa a disposizione al pubblico di materiali effettuate quando vengono forniti al pubblico determinati programmi radiofonici o televisivi nell’ambito di un servizio online accessorio fornito dall’organismo di diffusione radiotelevisiva.

Tra i programmi televisivi assoggettati a tale disposizione sono compresi i “programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall’organismo di diffusione radiotelevisiva” (di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), del medesimo articolo 3).

Detti programmi sono oggetto della disposizione in commento, la quale impone al legislatore delegato di fornirne una definizione “restrittiva”, quanto più circoscritta possibile, nonché di ricondurre la nozione di «produzione propria» a quella di «produzione interna».

Ciò – come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea a suo tempo presentato alle Camere – al fine di chiarire che non solo il finanziamento, ma anche la realizzazione materiale deve essere interamente svolta attraverso i mezzi propri dell’emittente.

il decreto legislativo di attuazione della direttiva in questione è tenuto altresì a individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789.

Tale criterio è volto a garantire omogeneità con quanto previsto dalla normativa sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017 (“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”).

L’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, richiamato nella disposizione in commento, disciplina l’esercizio dei diritti sulla ritrasmissione da parte di soggetti, titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi, diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva.

In particolare, l’art. 4 demanda agli Stati membri di provvedere affinché detti soggetti esercitino il loro diritto di concedere o rifiutare l’autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso organismi di gestione collettiva, i quali risultano, pertanto, incaricati della gestione dei diritti di ritrasmissione.

 

Contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli: l’articolo 1 interviene con alcune modifiche alla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (legge sul diritto d’autore)l’articolo 2 reca alcune disposizioni transitorie, mentre l’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Si ritiene utile premettere che, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, il legislatore delegato ha ritenuto di sovrapporre le due discipline relative alla ritrasmissione via cavo e non via cavo, optando per l’eliminazione dei riferimenti normativi alla distribuzione via cavo presenti nella legge sul diritto d’autore.

Tale soluzione, secondo quanto emerge nella relazione illustrativa stessa, tiene conto dell’attuale contesto di riferimento nello Stato italiano ove la distribuzione via cavo non ha avuto un significativo sviluppo.

Questa scelta, inoltre, risulta maggiormente in linea, più in generale, con quanto previsto dall’articolato della direttiva dove emerge in più punti la volontà di assicurare una certezza giuridica agli operatori del settore e di superare le disparità normative nazionali per quanto riguarda i servizi di trasmissione.

L’articolo 1, quindi, in attuazione della direttiva, apporta alcune modifiche di carattere ordinamentale alla normativa interna in materia di diritto d’autore, intervenendo, come accennato in precedenza, sulla legge n. 633 del 1941.

Tali interventi normativi recepiscono le disposizioni europee relative ai servizi online accessori, all’applicazione a questi ultimi del principio del Paese d’origine, all’esercizio dei diritti sulla ritrasmissione e alla trasmissione di programmi mediante immissione diretta.

In particolare, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a)b)d)f) e h), intervengono sopprimendo i riferimenti normativi contenuti alla ritrasmissione via cavo contenuta negli articoli 16, 16-bis, 79, 85-bis e 180-bis della legge sul diritto di autore, al fine di disciplinare in modo organico e uniforme tutte le ritrasmissioni indipendentemente dalla tecnica trasmissiva adottata, in linea con la ratio della direttiva europea che promuove l’applicazione degli stessi principi in chiave di neutralità tecnologica.

In quest’ottica anche l’articolo 1, comma 1, lettera g), nell’apportare alcune modifiche all’articolo 110-bis della legge sul diritto d’autore, allinea il testo alla scelta di non distinguere la ritrasmissione sulla base delle tecnologie utilizzate in ossequio al principio di neutralità tecnologica.

L’articolo 1, comma 1, lettera e) inserisce nella legge sul diritto d’autore gli articoli 16-ter, 16-quater e 16-quinquies che recepiscono, rispettivamente, le disposizioni della direttiva dedicate alla ritrasmissione, ai servizi online accessori e all’emissione diretta.

In particolare:

– l’articolo 16-ter recepisce l’articolo 4 della direttiva concernente l’esercizio, da parte dei titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione.

In particolare si prevede che i titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi possano concedere o rifiutare l’autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva di tali diritti.

– l’articolo 16-quater recepisce l’articolo 3 della direttiva concernente i servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva, applicando ad essi il principio del Paese d’origine.

A tale riguardo si ricorda che, come evidenziato in precedenza, la direttiva oggetto di recepimento ha lo scopo di evitare che gli organismi di diffusione, che mettono a disposizione online programmi collegati in via subordinata alle loro trasmissioni, debbano munirsi di licenza di ciascuno Stato membro.

Tale pratica, infatti, risulterebbe di difficile attuazione e l’assenza di licenza determinerebbe una frammentazione dello spazio audiovisivo europeo non agevole sotto il profilo tecnologico e in conflitto con gli stessi obiettivi europei.

Per quanto concerne, invece, la filiera industriale dell’audiovisivo e degli eventi sportivi audiovisivi, al fine di tutelare tali settori l’articolo 16-quater, uniformandosi a quanto previsto dall’articolo 3 della direttiva, prevede che il principio del Paese di origine trovi applicazione limitatamente ai programmi radiofonici e televisivi di informazione e di attualità ovvero ai programmi di produzione propria.

L’articolo 16-quinquies recepisce l’articolo 8 della direttiva concernente la trasmissione di programmi attraverso immissione diretta.

In particolare, la disposizione in questione stabilisce che, qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettano i loro segnali portatori di programmi per emissione diretta esclusivamente ai distributori di segnali, senza trasmettere direttamente i loro programmi al pubblico e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare e ascoltare i programmi, vi sia un atto unico di comunicazione al pubblico a cui devono partecipare sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori di segnali con i loro rispettivi contributi.

In pratica i due soggetti coinvolti: l’organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano, ognuno in base al proprio contributo, all’atto di comunicazione al pubblico. Conseguentemente si prevede che ciascuno dei due soggetti coinvolti (l’organismo di diffusione radiotelevisiva e i distributori di segnali) debbano ottenere l’autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma.

L’articolo 1, comma 1, lettera d) inserisce nella legge sul diritto d’autore l’articolo 79-bis in attuazione di quanto contenuto nell’articolo 5 della direttiva.

In particolare l’articolo 79-bis in questione dispone che qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di trasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l’autorizzazione alla ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici, tali trattative debbono essere condotte secondo i principi di buona fede di cui all’articolo 1337 del codice civile.

L’articolo 1, comma 1, lettera f) dello schema di decreto in esame, invece, modifica l’articolo 110-bis della legge sul diritto di autore prevedendo che, in caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione di un’emissione di radio diffusione, le parti interessate possono fare ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formazione di una proposta di contratto.

L’articolo 2 dello schema di decreto prevede, in linea con quanto stabilito dalla direttiva, alcune norme transitorie.

In particolare:

– per gli accordi relativi ai servizi online accessori in vigore alla data del 7 giugno 2021 trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 16-quater a decorrere dal 7 giugno del 2023, qualora gli accordi scadano dopo tale data;

– per le autorizzazioni per gli atti di comunicazione al pubblico mediante emissione diretta in vigore al 7 giugno 2021 trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 16-quinquies a decorrere dal 7 giugno 2025, qualora le autorizzazioni in questione scadano dopo tale data.

L’articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

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