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Dl Semplificazioni, slitta obbligo gare per concessionari pubblici

Appalti Consulta

Nel dl Semplificazioni, ridotte anche sanzioni su incentivi elettrici percepiti indebitamente

Slitta a fine 2019 l’obbligo per i concessionari pubblici di mettere a gara gli appalti di lavori, servizi o forniture di importo superiore ai 150 mila euro. E’ quanto prevede un emendamento al Dl semplificazioni approvato dalla Commissione Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI

L’emendamento interviene sul codice degli appalti e prevede in particolare che i titolari di concessioni autostradali debbano mettere a gara il 60% dei lavori superiori ai 150 mila euro, mentre i titolari di altre concessioni sono obbligati a farlo per l’80% di ciascun appalto. Il nuovo termine per l’obbligo di gara è il 31 dicembre 2019. La norma fa insorgere le opposizioni. “I campioni della trasparenza, le anime candide del cambiamento, quelli che dovevano stracciare le concessioni ad Autostrade, hanno deciso di fargli un bel regalo – accusa il Pd -. Il governo, infatti, sa molto bene che concessioni autostradali significa anche Aspi che, a sua volta, significa Autostrade. Ci hanno accusato ingiustamente delle peggiori nefandezze e connivenze. A questo punto siamo noi che chiediamo a loro di rispondere ad alcune domande: che legami ci sono tra la maggioranza e chi detiene le concessioni?”

ASSICURAZIONI

Novità anche per le assicurazioni. Con un emendamento a prima firma Sergio Puglia (M5s) si interviene sulla cosiddetta ‘Rc auto equa’, prevedendo che nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla ‘scatola nera’, gli sconti per gli automobilisti che installano la scatola nera e quelli ‘aggiuntivi’ per gli automobilisti virtuosi del Sud si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della norma “anche se non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l’installazione ovvero che siano stati installati su proposta dell’impresa assicuratrice dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche previste” dalla norma contenuta nel Codice delle assicurazioni. Eliminato anche l’obbligo della “portabilità” della scatola nera.

DEMANIO

Emendamenti approvati intervengono anche in materia di demanio, sia per gli stabilimenti balneari che per le attività sui laghi. Nel primo caso, sono consentite “indipendentemente dalla loro frequenza, dal fatturato generato e dalle modalità di espletamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande e quelle di intrattenimento musicale e danzante, ivi incluse le feste, le animazioni e altre forme di intrattenimento ove queste siano effettuate durante il periodo di apertura stagionale dello stabilimento balneare cui sono funzionalmente e logisticamente collegate. Le attività accessorie devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico”. Per quanto riguarda i laghi “le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

RIDUZIONE SANZIONI PER GLI INCENTIVI ELETTRICI PERCEPITI INDEBITAMENTE

Via libera anche alla riduzione delle sanzioni previste per chi accede indebitamente agli incentivi nel settore elettrico e termico. Un emendamento M5s riformulato e approvato modifica l’articolo 42 (controlli e sanzioni in materia di incentivi) del dlgs 28 del 2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Nel dettaglio l’entità riduzione dell’incentivo in caso di violazione passa dal 20% al 10%, per il minimo, e dall’80% al 50%, per il massimo. Nel caso in cui la violazione sia spontaneamente denunciata la decurtazione passa invece da un terzo alla metà. Le nuove norme “si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del Gse di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore” del decreto.

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