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Manovra, polemica sul tetto degli appalti senza gara

Appalti Consulta

Arriva la modifica, contenuta in legge di bilancio, alla soglia di affidamento diretto degli appalti per i Comuni. Analisi e dettagli nell’approfondimento di Policy Maker

Nel 2019, in vista della revisione del Codice degli Appalti, la pubblica amministrazione potrà affidare dei lavori senza gara d’appalto tra i 40 mila e i 200 mila euro. È quanto prevede una nuova riformulazione di un emendamento M5s-Lega che dovrebbe essere inserito nel maxiemendamento alla manovra.

INNALZAMENTO DELLA SOGLIA

Il tetto per affidare i lavori senza bando, dunque senza alcuna gara, viene alzato da 40mila a 200mila euro. Un’operazione per cui, stando alle stime, 7 miliardi di euro di spese potrebbero essere stanziati solo a discrezione dei sindaci.

CHE NON PIACE AI PENTASTELLATI

Ma questa modifica non è piaciuta al M5S e fonti di governo pentastellate annunciano una decisa inversione di rotta sulla questione: “La norma sul codice degli appalti che porta il tetto da 40 mila a 200 mila euro va cambiata”. La modifica alla soglia di affidamento diretto degli appalti era arrivata nel vertice tenutosi domenica notte a Palazzo Chigi. Ecco i dettagli e il parere dell’Autorità Anticorruzione, che ha più volte evidenziato i rischi del’affidamento diretto.

STRUMENTO DI SEMPLIFICAZIONE

L’affidamento diretto è stato previsto come uno strumento di semplificazione procedurale, in quanto non impone di realizzare una gara strutturata, in modo tale che l’affidatario risulti automaticamente da una graduatoria ad esito della procedura.

Si tratta in effetti di una reale e concreta semplificazione perché il legislatore collega la possibilità per le pubbliche amministrazioni di contrarre con uno specifico operatore economico senza procedure specifiche al solo dato oggettivo economico.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA

Il Codice degli appalti così come disciplinato dal D. Lgs n. 50/2016 ha rivisto la normativa riguardo gli appalti assegnati senza la procedura della gara pubblica.

In particolare, l’art. 36, così come modificato dal correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) precisa che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 35 devono avvenire secondo i principi di economicità, trasparenza, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e tempestività, nonché nel rispetto del principio di rotazione in modo da assicurare la partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il comma 2 dell’art. 36 prevede che “fermo restando quanto disposto dagli artt. 37 e 38 le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavoratori in amministrazione diretta

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie previste all’art. 35, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione.

Riguardo a quest’ultima ipotesi si deve precisare che si tratta di una vera e propria procedura selettiva, dove il termine consultazione è usato in modo atecnico e che si rende necessario pubblicare un avviso sui risultati della procedura di affidamento nel quale devono essere specificati i soggetti invitati.

Da qui la possibilità per le imprese del settore di esercitare un controllo sul rispetto della procedura di rotazione da parte della stazione appaltante.

LA RATIO

Il legislatore invita ad utilizzare in via principale le procedure ordinarie e solo in via subordinata le procedure c.d. sotto soglia.

Le ragioni di tali indicazioni risiedono nella volontà del legislatore di indirizzare le amministrazioni ad utilizzare le procedure che offrono maggiori garanzie in termini di trasparenza ed imparzialità.

Risulta chiaro, però, che sarebbe non economico utilizzare le procedure ordinarie per appalti di modesta entità.

LA POSIZIONE DELL’ANAC

L’Autorità Anticorruzione richiedeva che la scelta della procedura sotto soglia dovessero essere motivate anche se in modo sintetico secondo quanto previsto dalle linee guida n. 4 Anac.

Dal punto di vista pratico per l’Anac erano necessarie due motivazioni, una per giustificare l’affidamento diretto (il perchè si opta per l’assegnazione diretta) l’altra, fondamentale, relativa alla necessità del chiarimento su come fosse stato individuato l’affidatario.

E QUELLA DEL CONSIGLIO DI STATO

Secondo il Consiglio di Stato in materia di affidamento diretto nell’ambito dei 40.000 euro la motivazione rilevante è quella sulla scelta dell’affidatario, mentre sintetica deve essere l’indicazione sul perché si è optato per l’affidamento diretto apparendo sufficiente la circostanza che sia previsto dalla norma o nei limiti dei 40.000 euro.

I RISCHI

Il rischio concreto, che è opportuno tenere presente nei piani anticorruzione, consiste che l’assenza di paragoni tra preventivi possa comportare da un lato l’appiattimento su proposte delle aziende e dall’altro la formulazione di prezzi eccessivamente alti e fuori mercato.

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