Il capo della diplomazia italiana a Teheran, Paola Amadei, è stata promossa dal Cdm ambasciatrice…
Stop finanziamenti alle società che producono mine antiuomo, la legge al Senato
Proposta era stata approvata ma rinviata alle Camere da Mattarella. Da lunedì 29 sarà all’esame dell’Aula del Senato
Torna in Parlamento la proposta di legge che introduce il divieto di finanziamento alle società che producono mine antiuomo. Il provvedimento, già approvato nella scorsa legislatura, era stato rinviato alle Camere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per una nuova deliberazione. Da lunedì 29 sarà all’esame dell’Aula del Senato.
COSA PREVEDE LA PDL
La proposta di legge di iniziativa parlamentare (presentata da Silvana Amati e da altri 13 senatori Pd), introduce il “divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all’estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate” svolgano “attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse”. A tali società viene anche “preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico”.
IL DIVIETO DI FINANZIAMENTO
Il divieto di finanziamento riguarda tutti gli “intermediari abilitati” e cioè “le società di intermediazione mobiliare (Sim) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (Sgr) italiane, le società di investimento a capitale variabile (Sicav), gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell’Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell’Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione”.
Per finanziamento, specifica la legge, si intende “ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all’estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l’assunzione di partecipazioni, l’acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo”.
RIGUARDO LE SANZIONI
Per quanto riguarda le sanzioni, gli intermediari rischiano multe da 150 mila euro 1,5 milioni; i manager che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. L’applicazione delle sanzioni comporta anche “la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate”. A vigilare sono chiamati la Banca d’Italia, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
UN EMENDAMENTO PER CORREGGERE L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE RISCONTRATA DAL QUIRINALE
La legge era stata approvata a larga maggioranza e senza “navette” nella scorsa legislatura, ma gli uffici del Quirinale avevano ravvisato “profili di evidente illegittimità costituzionale” perché l’articolo 6 comma 2, relativo alle pene, avrebbe determinato l’esclusione della sanzione penale per determinati soggetti che rivestono ruoli apicali e di controllo delle società. Un problema che sarà risolto con un emendamento che introduce la dizione “salvo che il fatto costituisca reato”.