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7 gennaio, Festa del Tricolore: quando il simbolo diventa Costituzione.

Qual è lo status del tricolore nell’ordinamento costituzionale?

La bandiera è l’unico simbolo della Repubblica esplicitamente menzionato nella Costituzione, all’articolo12.  Non vi compaiono, infatti, né l’inno nazionale, né l’emblema della Repubblica, né la festa del 2 giugno.

Questa scelta attribuisce al Tricolore uno statuto giuridico peculiare, che lo distingue da ogni altro segno identitario e lo colloca in una posizione di assoluto rilievo nell’ordinamento costituzionale.

LA FESTA DEL TRICOLORE

Nel giorno in cui, il 7 gennaio, si celebra la Festa del Tricolore, tale unicità assume un significato ulteriore.

La ricorrenza non richiama soltanto un momento fondativo della storia nazionale, ma invita a riflettere sul ruolo che della bandiera ha assunto nell’assetto giuridico e simbolico della Repubblica.

Nel definire la forma e i colori della bandiera, verde, bianco, e rosso disposti in tre bande verticali di eguali dimensioni, la Costituzione non si limita a riconoscerne il valore storico o evocativo.

Al contrario, incorpora il Tricolore nell’architettura stessa della Repubblica, elevandolo a elemento costitutivo dell’identità statuale.

La bandiera è così parte integrante del patto costituzionale.

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LA TUTELA GIURIDICA

La conseguenza giuridica è di grande rilievo. Gli elementi essenziali del Tricolore non possono essere modificati mediante legge ordinaria: ogni intervento richiederebbe una revisione costituzionale, sottoposta al procedimento aggravato previsto dall’art.138 della Carta.

Nessun altro simbolo nazionale gode di un livello di tutela analogo. Proprio questa “rigidità” ha contribuito a fare della bandiera il nucleo simbolico intorno al quale si è progressivamente costruita la comunità nazionale.

GLI ASPETTI NON REGOLAMENTATI

L’articolo 12 tace, tuttavia, su aspetti tutt’altro che marginali. Non disciplina l’uso della bandiera, né ne definisce i caratteri tecnici non essenziali, come le tonalità cromatiche o le modalità di esposizione.

Si tratta di un silenzio significativo. Il costituente, nel descrivere il Tricolore, sembra registrare un’esperienza storica condivisa più che dettare una regolamentazione puntuale.

Questo spazio lasciato aperto ha consentito alla legislazione ordinaria di intervenire per colmare le lacune operative.

INIZIATIVE LEGISLATIVE

Si pensi all’istituzione, nel 1996, della Giornata nazionale della bandiera, celebrata il 7 gennaio, o alla legge del 1998 che ha ampliato e regolamentato l’uso del Tricolore negli edifici pubblici e nelle occasioni ufficiali.

E’ una dinamica che rivela come la Costituzione abbia voluto distinguere nettamente tra l’essenza del simbolo, costituzionalizzata, e i suoi modi d’impiego, affidati alla legge ordinaria.

IL TRICOLORE COME SEGNO DI SOVRANITÀ

Anche la collocazione “topografica” dell’art. 12 nella Carta non è priva di forza evocativa. Posto a conclusione dei Principi fondamentali, esso dialoga idealmente con l’art. 1 e con il principio democratico.

In questa prospettiva, il Tricolore non è un semplice ornamento dello Stato, ma il segno visibile della sovranità popolare: rappresenta l’unità del popolo e la continuità della Repubblica.

Non sorprende, dunque, che l’art. 12 sia rimasto immune da tentativi di revisione. La bandiera è un patrimonio simbolico: si può esibire, persino contestare, ma non riscrivere.

La sua forza risiede proprio in questa stabilità.

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IL DIBATTITO SUI SIMBOLI NAZIONALI

Ciò non significa che il dibattito sui simboli nazionali sia rimasto immobile. Negli ultimi decenni, l’attenzione verso il Tricolore è cresciuta, spesso con l’obiettivo di creare una sorta di “religione civile” capace di rafforzare la coesione della comunità politica e rendere visibile l’identità repubblicana.

In questa prospettiva si collocano le riflessioni che hanno sottolineato la funzione educativa dei simboli costituzionali come strumenti di cittadinanza attiva e memoria civica.

L’INNO NAZIONALE E GLI ALTRI SIMBOLI

Parallelamente, troviamo alcune iniziative volte ad ampliare il catalogo dei simboli costituzionalmente riconosciuti, a partire dall’inno nazionale.

Il dibattito conferma come l’articolo 12 sia ormai percepito come il luogo privilegiato dell’identità costituzionale dello Stato, uno spazio nel quale si concentrano significati, storici, politici e civili.

USO DEL TRICOLORE NEI PARTITI POLITICI

La tradizione italiana si distingue anche per un altro tratto: non esiste un divieto di utilizzare i colori della bandiera nei simboli dei partiti politici.

In altri ordinamenti tali usi sono vietati per evitare confusioni e indebite appropriazioni del simbolo nazionale.

In Italia, invece, fin dalle elezioni per l’Assemblea Costituente, i partiti hanno fatto ampio ricorso ai colori del Tricolore, segno di una concezione meno “proprietaria” e più inclusiva del simbolo.

CONFRONTO INTERNAZIONALE

Uno sguardo al diritto comparato mostra come alcune Costituzioni attribuiscono rilievo anche alle bandiere delle entità territoriali, considerate parte integrante dell’identità di Stati composti o regionali.

Il quadro si fa più complesso quando si affronta il tema del vilipendio della bandiera, punito nel nostro ordinamento dall’articolo 292 del Codice penale.

Le soluzioni adottate nei diversi Paesi divergono. Negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha stabilito che la libertà di espressione può prevalere sulla tutela simbolica della bandiera.

In Germania, al contrario, la Corte costituzionale ha ritenuto legittima una tutela penale del Tricolore tedesco, riconoscendo nella bandiera un presidio dell’integrazione nazionale.

In Francia, il Conseil constitutionnel ha avallato sanzioni per l’oltraggio alla bandiera e all’inno, purché limitate e giustificate dalla protezione di valori costituzionali.

IL TRICOLORE, SIMBOLO FONDATIVO DELLA REPUBBLICA

Questi esempi mostrano come il rapporto tra libertà individuali e protezione dei simboli nazionali resti un terreno delicato, nel quale confluiscono sensibilità storiche, identità collettive e differenti concezioni dello Stato.

In conclusione, l’articolo. 12 della Costituzione svolge una funzione che va oltre la semplice descrizione grafica del Tricolore.

In esso si racchiude l’idea di unità, un’eredità storica e un progetto politico.

La bandiera, elevata a simbolo costituzionale, non è solo un segno da esporre: è elemento fondativo della comunità repubblicana.

Nel suo silenzio e nella sua essenzialità, il Tricolore continua a ricordare che la democrazia non vive solo nelle norme, ma anche nei simboli che una collettività riconosce come proprio.

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