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Bollette, superbonus, carburanti: cosa contiene il Dl aiuti quater. La bozza

Palazzo Chigi

Tutte le misure contenute del Dl Aiuti quater

Approda  in Consiglio dei ministri il decreto Aiuti quater: 9,1 miliardi di euro per prorogare fino a fine dicembre una serie di misure contro il caro-energia avviate dal governo Draghi.

Ecco cosa contiene, in base alla bozza, che Policy Maker ha visionato.

Contributi alle imprese per acquisto energia elettrica e gas

“I contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale”, si legge al comma 1 dell’art. 1 del Decreto aiuti.

Accise e carburanti

“In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento”, si legge al comma 1 dell’art. 2.

Misure contro il caro bollette

“Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, [a parità di consumo], nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal [1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023] e fatturati entro il [31 dicembre 2023]. A tal fine, le imprese interessate, formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”, si legge nella bozza di decreto che Policy Maker ha visionato.

Produzione di gas naturale

“Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, attraverso l’incremento dell’offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile”, il nuovo decreto va a modificare l’articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

In particolare, “sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, dopo le parole “in condizione di sospensione volontaria delle attività” sono aggiunte le seguenti: “e considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali”;

2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.”

Superbonus

Il Superbonus scende al 90%.

“All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023”;
2) al primo periodo, dopo le parole “compresi quelli effettuati dalle persone fisiche” sono aggiunte le seguenti: “di cui al comma 9, lettera b),”;
3) al secondo periodo, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2023””, si legge nella bozza visionata da Policy Maker. 

Qui per leggere l’intera bozza. 

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