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Codice appalti, perchè Bruxelles contesta la normativa italiana

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La Commissione europea ha contestato la normativa italiana sugli appalti. Ecco perché nell’articolo di Gaia Del Pup per i-Com


La lettera di costituzione in mora che l’Italia, insieme ad altri 14 Paesi, ha ricevuto dalla Commissione europea apre formalmente la procedura d’infrazione per la non conformità della nostra normativa alle direttive comunitarie in materia di contratti pubblici. Il codice degli appalti, varato con il decreto legislativo numero 50 del 2016 poi modificato nel maggio del 2017, contiene la disciplina vigente in materia. Che, secondo Bruxelles, sarebbe in contrasto con le direttive numero 23, 24, 25 dell’Unione: le principali contestazioni riguardano il calcolo del valore stimato degli appalti, i motivi di esclusione e il subappalto. Una lettera, quella di Bruxelles che potrebbe spingere l’esecutivo ad intervenire in tempi più rapidi per adeguare la normativa in materia. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte durante il Question time in Senato affermando che il Paese non può più aspettare e la crescita economica non deve essere frenata da una normativa restrittiva.

LA LETTERA DI COSTITUZIONE IN MORA

La lettera del 24 gennaio scorso contesta la “mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici, vale a dire la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali”. Le disposizioni nazionali non conformi sono contenute nel codice dei contratti pubblici e nell’articolo 16 comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 numero 380.

Le disposizioni contestate dalla lettera riguardano in primis il valore dell’appalto che, nel caso venga suddiviso in lotti, va calcolato sommando l’importo degli stessi mentre la normativa italiana prevede che la sommatoria sia necessaria solo nel caso in cui i lotti siano affidati in contemporanea. Uno degli altri punti che la Commissione ritiene non conforme è quello sulle cause di esclusione: se la normativa italiana stabilisce che si possa escludere chi non sia in regola con il pagamento di oneri previdenziali e contributi solo se ci sia una decisione giudiziaria o amministrativa definitiva sulla questione, la Commissione prevede che la stazione appaltante possa escludere dalla gara gli operatori se l’adempimento sia comunque dimostrabile con altri mezzi. Per quanto riguarda invece l’esclusione per illeciti professionali, la direttiva dell’Unione prevede che la normativa italiana – la quale stabilisce che per procedere all’esclusione si debba attendere la definizione del giudizio – limiti la libertà di azione dell’appaltante.

IL SUBAPPALTO

La maggior parte delle critiche mosse dalla Commissione europea riguarda l’istituto del subappalto. La prima contestazione che viene mossa nei confronti della disciplina italiana in materia riguarda il limite per il quale, nell’ambito di un contratto pubblico, l’esecuzione dell’opera o la prestazione di servizi non può eccedere il 30% del totale. Nelle direttive dell’Unione tuttavia non è presente alcuna disposizione che introduce limiti di questo tipo: anzi, l’obiettivo della disciplina comunitaria è favorire la maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e il subappalto è lo strumento attraverso cui favorire questa partecipazione. Una limitazione è certamente possibile purché sia giustificata dalla natura delle prestazioni richieste. La normativa italiana viola quindi il diritto comunitario nella misura in cui limita il ricorso al subappalto in base a presupposti e criteri astratti, prescindendo quindi dalle caratteristiche del singolo contratto e dalla verifica delle capacità dei subappaltatori.

La lettera della Commissione procede poi sulla questione dell’obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti. Per gli appalti di valore superiore alle soglie stabilite dall’Unione europea e per quelli che riguardano attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, il codice stabilisce che gli operatori sono obbligati a indicare una terna di subappaltatori nel momento in cui avanzano la loro offerta. La Commissione contesta la norma perché a suo avviso, imponendo quest’indicazione, violerebbe il principio di proporzionalità considerato che costringe a nominare tre subappaltatori anche qualora all’operatore ne occorrano meno o non se ne voglia avvalere per niente.

Un’ulteriore osservazione viene fatta sulla disciplina contenuta nel codice per la parte che prevede il divieto del subappalto a cascata: secondo la Commissione la previsione non rispetta i principi di proporzionalità e parità di trattamento stabiliti dalla normativa comunitaria. Vengono dichiarate non conformi anche la disposizioni che prevedono, a pena di esclusione, che in una procedura di gara due o più operatori non possano avvalersi dello stesso subappaltatore e che, due soggetti che partecipano alla stessa procedura di gara, non possano ricorrere l’uno all’altro in qualità di subappaltatore.

GLI EFFETTI DELLA MESSA IN MORA E LA SITUAZIONE IN ITALIA

Il governo italiano ora ha a disposizione due mesi per trasmettere le osservazioni in merito alla lettera di costituzione in mora con cui la Commissione ha avviato la procedura di infrazione a carico dell’Italia. Lo step successivo è il parere motivato con il quale verrà chiesto formalmente al nostro Paese di uniformarsi al diritto comunitario. Se l’Italia non dovesse ottemperare alle richieste di Bruxelles, verrebbe deferita alla Corte di Giustizia, avviando il ricorso per inadempimento.

 

Articolo pubblicato su i-com.it

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