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Come richiedere i sostegni per le attività stagionali

Attività Stagionali

La trasmissione dell’Istanza per ottenere i sostegni per le attività stagionali può essere effettuata entro e non oltre il 2 settembre 2021. La procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate il modello dell’istanza, le relative istruzioni (Provv. del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2021, n. 175776/2021) e la Guida Operativa al contributo a fondo perduto sostegni bis attività stagionali (articolo 1, commi da 5 a 15 del DL. n. 73/2021).

La presentazione dell’istanza può essere effettuata mediante il canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, è possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione. La trasmissione attraverso il canale telematico potrà essere effettuata fino al 2 settembre 2021. Per chi utilizzerà il portale Fatture e Corrispettivi sarà possibile accedere tramite le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall’Agenzia per l’utilizzo dei servizi telematici Entratel e Fisconline. Ok anche all’invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo.

L’istanza comprende una sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare il possesso dei requisiti previsti dalla Commissione Europea al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″.

A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ STAGIONALI

In base a quanto stabilito dal “Decreto Sostegni bis”, il nuovo contributo è alternativo al contributo “Sostegni bis automatico” (articolo 1, commi da 1 a 3, del Dl 73/2021), di recente erogato a tutti i soggetti che avevano ottenuto il contributo Sostegni nei mesi di aprile e maggio scorsi. Quindi, chi ha i requisiti previsti per ottenere questo nuovo contributo ma ha già ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, potrà ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato.

Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il contributo non spetta invece ai soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici (art. 74 del TUIR), agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

I DUE REQUISITI

I requisiti per avere il bonus a favore delle attività stagionali sono due. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma non prevede l’ottenimento di un contributo minimo per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018. Pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato di almeno il 30%.

COME SI CALCOLA

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo spettante per le attività stagionali, la differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per una percentuale diversa, a seconda che il richiedente abbia precedentemente ottenuto o meno il contributo “Sostegni bis automatico” e a seconda della fascia di ricavi 2019. Se il richiedente ha ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, le percentuali vanno dal 60% per i soggetti più piccoli (fino a 100.000 euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi (oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30%. Se il richiedente invece non ha ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, le percentuali vanno dal 90% per i soggetti più piccoli al 30% dei soggetti più grandi, passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%. A differenza dei precedenti contributi è non è previsto un importo di contributo minimo, mentre l’importo massimo ottenibile è pari a 150mila euro. Anche in questo caso il richiedente può scegliere tra l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24.

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