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Come sarà il gratuito patrocinio anche per le procedure di negoziazione assistita

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Dopo giorni di tensione legate alle inchieste che hanno colpito la politica, nel Consiglio dei Ministri di lunedì sera è stato accolto il ddl sul Patrocinio a spese dello Stato presentato dal guardasigilli Bonafede

Una misura definita dal Ministro a “favore dei cittadini in particolare quelli meno agiati ma anche degli avvocati per la garanzia di vedersi retribuita la propria opera in modo più puntuale e certo”.

Soddisfatto anche il Consiglio nazionale forense che ha visto accogliere le proprie proposte di modifica avanzate nei mesi scorsi che riguardavano alcuni aspetti ritenuti problematici.

ESTENSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO AI CASI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Il ddl portato in CDM dal Ministro prevede una rivisitazione del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115 del 2002) e tra le novità più importanti comporta l’estensione dell’istituto del gratuito patrocinio alle procedure di negoziazione assistita. Tale estensione verrà applicata nei casi in cui la negoziazione sia condizione di procedibilità e qualora sia stato raggiunto un accordo.

Come si legge nella nota del governo tale limitazione è giustificata dalla finalità di incentivare il raggiungimento di accordi in funzione deflattiva del contenzioso.

COSA PREVEDE IL PROVVEDIMENTO

Nel caso venga riconosciuto il patrocino statale, il compenso e le spese spettanti all’avvocato difensore – si legge – “saranno liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento”.

Il pagamento dovrà essere stabilito in base “ai parametri vigenti” relativi ai compensi, spese ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Sull’entità del pagamento viene fatta chiarezza in quanto il giudice applicherà i valori parametrici previsti nelle tabelle ministeriali “in modo che non risultino superiori ai valori medi”.

Il d.lgs. fissa anche una regola generale per l’entità della parcella che sarà riconosciuta all’avvocato, ovvero “al difensore che non ha proposto l’impugnazione” a seguito della negoziazione, “il compenso è dovuto limitatamente alla fase di studio della controversia se non coltiva l’impugnazione”.

I TEMPI DI PAGAMENTO

Il giudice dovrà provvedere all’emissione del decreto di pagamento anche se la richiesta venga presentata nei tre mesi successivi al provvedimento di negoziazione. Il magistrato avrà 45 giorni di tempo per poter provvedere alla richiesta.

ESTENSIONE PER I MINORI VITTIME DI VIOLENZE IN FAMIGLIA

Infine un’ulteriore estensione del diritto al patrocinio dello Stato è stato previsto per le parti lese in particolari procedimenti come i minori vittime di maltrattamenti in famiglia o di violazione degli obblighi di assistenza.

LE COPERTURE PREVISTE PER L’ESTENSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

A copertura della misura, quantificata dal Governo in 2.546.032 euro per il 2019 e 5.092.064 euro a partire dal 2020, sarà utilizzato il Fondo speciale di parte corrente iscritto del ministero dell’Economia e gli accantonamenti del ministero della Giustizia. Il Mef, sulla base dei dati che trasmetterà il ministero della Giustizia, provvederà “al monitoraggio degli oneri recati dalla presente legge al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni”.

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