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Affido condiviso, cosa prevede il Ddl Pillon

Tutto quello che c’è da sapere sul controverso Ddl Pillon

Il disegno di legge 735 meglio conosciuto come Ddl Pillon, introduce modifiche in materia di diritto di famiglia. Il fulcro della proposta di legge riguarda l’affido condiviso, il mantenimento diretto e la garanzia alla bigenitorialità. Il Ddl prende il nome dal senatore leghista Simone Pillon, avvocato e mediatore familiare ed uno degli organizzatori del Family Day. Il Ddl 735 si compone di ventiquattro articoli e prevede che le disposizioni introdotte abbiano effetto retroattivo, significando ciò la possibilità di essere applicate anche ai procedimenti pendenti.

Le principali novità previste dal Ddl riguardano: l’equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; il mantenimento in forma diretta senza automatismi, l’alienazione genitoriale e la mediazione familiare.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

Per evitare che il conflitto familiare arrivi in tribunale, il Ddl introduce procedure di Alternative Dispute Resolution (ADR) quali la mediazione e la coordinazione genitoriale. È prevista, infatti, l’introduzione della mediazione civile obbligatoria per questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni “a pena di improcedibilità”.

Viene istituito l’albo professionale dei mediatori professionali e indica chi ne può esercitare la professione. Tra loro anche gli avvocati a condizione che siano iscritti all’ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno 10 procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno. La durata del procedimento è di massimo 6 mesi e l’accordo raggiunto durante la mediazione deve essere omologato dal tribunale entro 15 giorni. La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta, ma l’art. 7 prevede che per le coppie, con figli minorenni, è obbligatoria.

Inoltre, l’art. 4 prevede la gratuità del solo primo incontro, mentre gli altri sono a carico rispettivamente della coppia che si sta separando. In caso di problemi durante l’esecuzione del piano genitoriale, è prevista l’introduzione di una nuova procedura ADR affidata al coordinatore genitoriale sempre a pagamento.

EQUILIBRIO TRA LE FIGURE GENITORIALI E TEMPI PARITARI

L’ art. 11 stabilisce che indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori e a trascorrere con ciascuno tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi in cui ciò non sia possibile. Viene prevista la doppia domiciliazione dei figli per la ricezione delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.

MANTENIMENTO IN FORMA DIRETTA SENZA AUTOMATISMI

Il Ddl Pillon prevede che il mantenimento sia ripartito tra i due genitori in modo diretto ossia ciascun genitore dovrà contribuire alle spese per il tempo in cui il figlio gli è affidato.

Il piano genitoriale dovrà contenere la ripartizione per ciascun capitolo di spesa, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie tenendo sempre conto delle esigenze del minore, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Fermo restando il doppio domicilio, il giudice può stabilire che i figli mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi. In caso di abitazione cointestata, il genitore assegnatario dovrà versare all’ex coniuge un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei prezzi di mercato. Non può continuare a risiedere nella casa familiare il genitore che non sia proprietario o titolare di specifico diritto di uso, usufrutto, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

L’ALIENAZIONE GENITORIALE

Nelle situazioni di crisi familiare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente per essere violato con la esclusione di uno dei due genitori dalla vita dei figli e con il contestuale rafforzamento del ruolo dell’altro genitore. Gli artt. 17 e 18 del Ddl prevedono nel caso in cui il figlio manifesti rifiuto, alienazione, estraneazione verso uno dei genitori, il giudice possa adottare dei provvedimenti d’urgenza come la limitazione o la sospensione della responsabilità genitoriale, inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore ed anche il collocamento provvisorio del minore in strutture specializzate.

L’art. 9 prevede la decadenza dalla responsabilità genitoriale o il pagamento di un risarcimento danni nel caso di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento o in ogni caso si riscontrino accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche false o infondate mosse nei confronti di uno dei genitori.

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