La proposta della senatrice Unterberger riapre il confronto sul ddl violenza sessuale, ma non supera lo stallo. Il nodo resta scrivere una norma che tuteli le vittime e, insieme, regga alla prova del processo
Il 6 maggio la senatrice Julia Unterberger ha depositato una nuova versione del ddl sulla violenza sessuale per provare a conciliare le posizioni di maggioranza e opposizione. Il testo rimette al centro il “consenso libero e attuale” — formula approvata all’unanimità dalla Camera nel novembre scorso — ma introduce un criterio ulteriore: l’assenza di quel consenso dovrebbe essere riconoscibile e valutata alla luce del contesto. Il risultato, per ora, è un compromesso che non contenta nessuno. I gruppi si sono presi altri quindici giorni per valutare il testo o presentare una proposta alternativa. Il rischio è che il dibattito si areni sulla ricerca di una formula linguistica, quando il nodo è prima di tutto probatorio: come si accerta in giudizio la mancanza di consenso senza indebolire né la tutela delle vittime né le garanzie processuali?
LO STALLO SUL COMPROMESSO UNTERBERGER
Il ddl sulla violenza sessuale resta fermo al Senato. Nato da un’intesa bipartisan tra maggioranza e opposizione, il testo si è arenato dopo mesi di tensioni in Commissione Giustizia. Ora il comitato ristretto si è preso altri quindici giorni per tentare una mediazione. Il punto di rottura era arrivato con la riscrittura proposta dalla presidente della Commissione, Giulia Bongiorno, che ha sostituito il riferimento al “consenso libero e attuale” con quello della “volontà contraria” della vittima, da valutare sulla base della situazione concreta e del contesto. Una modifica che ha aperto un doppio fronte di scontro: politico, tra maggioranza e opposizioni, e giuridico, sul modo in cui il reato di violenza sessuale dovrebbe essere definito e accertato.
Il nuovo passaggio in comitato ristretto non ha sciolto il nodo. Sul tavolo, al momento, c’è solo la proposta della senatrice Julia Unterberger (SVP-Autonomie), che prova a ricucire la distanza tra il testo Camera e l’impostazione introdotta al Senato. Recupera il riferimento al “consenso libero e attuale”, ma lo lega alla necessità che la sua assenza sia riconoscibile e valutata nel contesto concreto. È proprio questo innesto a dividere i gruppi. Per le opposizioni, il rischio è che il processo torni a concentrarsi su quanto il dissenso della vittima fosse riconoscibile dall’altra persona, più che sull’esistenza di un consenso libero. Per la maggioranza, invece, quel riferimento serve a evitare una norma troppo indeterminata e difficile da applicare in giudizio. Bongiorno, riferisce il Corriere della Sera, ha escluso l’intenzione di “fare votare un testo di maggioranza” e ha invitato i gruppi a valutare la mediazione. Il ddl resta quindi impigliato non tanto sulla parola “consenso”, quanto su come trasformarlo in una categoria giuridicamente verificabile senza arretrare sulla tutela della vittima né comprimere le garanzie dell’imputato.
FREEZING: QUANDO IL DISSENSO NON SI MANIFESTA
In questa prospettiva, il freezing è insieme una novità normativa e il caso-limite della riforma. Indica la condizione in cui la vittima, per paura o shock, resta immobile e non riesce a reagire. Per questo può essere considerato il caso che mette più chiaramente in crisi i modelli fondati sulla manifestazione esplicita del dissenso: il consenso non può essere presunto fino a prova contraria perché non tutti reagiscono alla violenza opponendosi fisicamente o verbalmente. In questo senso, anche se la riforma riconosce che il dissenso può assumere forme diverse, il timore è che queste vengano oscurate da una definizione costruita attorno alla volontà manifestata, finendo per riportare la vittima sul banco degli imputati.
IL CONSENSO COME STANDARD EUROPEO
Negli ultimi anni, diversi ordinamenti europei hanno riscritto le norme sulla violenza sessuale. La cornice è quella della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa, che ha spinto gli stati a superare il modello centrato su forza, minaccia o coercizione, riconoscendo il consenso come criterio decisivo per distinguere un rapporto sessuale lecito da una violenza.
La Svezia ha approvato nel 2018 una legge che qualifica come stupro il sesso senza consenso esplicito; la Spagna, con la riforma del 2022, ha stabilito che ogni atto sessuale privo di consenso costituisce aggressione sessuale, accompagnando però la modifica penale con misure su formazione, prevenzione e raccolta dati. Anche la Danimarca ha adottato una definizione basata sul consenso. In tutti questi casi, tuttavia, il cambiamento normativo ha aperto nuove questioni sul piano dell’accertamento giudiziario, della valutazione delle prove e della vittimizzazione secondaria.
È dentro questa tensione che si colloca oggi anche il confronto italiano. Il rinvio di altri quindici giorni al Senato mostra che il problema non riguarda soltanto la scelta tra “consenso” e “dissenso”, ma la costruzione di una norma capace di tradurre quel principio in criteri probatori chiari, pratiche investigative coerenti e standard applicabili nei tribunali.


