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DDL Zan, gli articoli più discussi. Ecco cosa prevedono

Conte Ddl Zan

Sì alla tagliola sul Ddl Zan. L’esame del provvedimento, già approvato dalla Camera nel novembre scorso, era stato interrotto il 20 luglio per la pausa estiva

Si complica la strada per il Ddl Zan, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha difatti definito «ammissibile il voto segreto sulla richiesta di stop all’esame degli articoli del disegno di legge, ammettendo dunque la cosidetta «tagliola» e favorendo il fenomeno dei franchi tiratori, visto che non c’è uniformità di vedute sul progetto contro l’omotransfobia nemmeno nei partiti di centrosinistra (ci sono importanti distinguo di Italia Viva). Ecco allora cosa prevede il Ddl Zan (qui il testo completo), con particolare riferimento agli articoli che hanno creato più tensioni.

Art. 1. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge:
a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

L’articolo 2 del Ddl Zan aggiorna l’articolo 604-bis del codice penale sui «delitti contro l’eguaglianza» e prevede che sia «punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

Ex articolo 604-bis del codice penale «è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».

Il Ddl Zan interviene  trasformando la formula «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» in «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».

L’articolo 3 del Ddl Zan riformula l’articolo 604-ter che diventerebbe dunque «per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità». Attualmente è «Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà».

L’articolo 4 del Ddl Zan: «ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

L’articolo 7 del Ddl Zan istituisce la «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» specificando che non è una vacanza ma un’occasione di commemorazione, informazione e riflessione. Il Ddl Zan prevede che in questa occasione le scuole, «nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa» e le «altre amministrazioni pubbliche» organizzino «cerimonie, incontri» e altre iniziative di sensibilizzazione contro i pregiudizi omotransfobici «compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», cioè a costo zero. Si tratta di iniziative di commemorazione sul modello della Giornata della Memoria contro la persecuzione degli ebrei e delle altre vittime del nazionalsocialismo. Il Ddl Zan invece non contiene nessuna indicazione su identità «alias» per gli studenti transgender (cioè la possibilità di usare in classe un nome corrispondente al genere in cui si identificano) né contiene indicazioni sull’organizzazione dei bagni nelle scuole.

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