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Dl Semplificazioni. Novità in arrivo per la Medicina generale

Medici

L’articolo di Eleonora Mazzoni per i-Com su tutte le novità introdotte dal decreto Semplificazioni per la Medicina generale

L’articolo 9 del decreto legge 14 dicembre 2018 numero 135, contenente disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, (il cosiddetto decreto semplificazioni), interviene anche sul tema della formazione in medicina generale. Considerata la carenza di medici di medicina generale, e nel più ampio quadro di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, il decreto prevede che fino al 31 dicembre 2021 anche i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale potranno partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, la cui disciplina si rimette all’accordo collettivo nazionale nell’ambito dei rapporti con i medici di medicina generale. L’eventuale assegnazione degli incarichi a questi nuovi soggetti resta tuttavia subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi diritto, a qualsiasi titolo, all’inserimento nella graduatoria regionale. Inoltre, il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall’incarico assegnato.

COSA PREVEDE IL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento prevede poi che le regioni possano stabilire dei limiti al numero massimo di assistiti in carico a un medico convenzionato, nonché organizzare i corsi a tempo parziale, al fine di rendere l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali tali da non pregiudicare la partecipazione alle attività didattiche per il completamento del corso specifico in medicina generale. Da queste disposizioni non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

COMMISSIONE SANITÀ: PREVEDERE STANDARD FORMATIVI DI RIFERIMENTO

Il parere della commissione Igiene e Sanità del Senato, intervenuta questa settimana a commento del decreto per quanto di sua competenza, è stato favorevole, ritenendo tuttavia utile l’inserimento di alcune specifiche. La raccomandazione della commissione nell’ambito della revisione del sistema di formazione specifica in medicina generale è, in primis, di prevedere degli standard formativi di riferimento che servano a garantire uniformità a livello nazionale. Inoltre, la commissione chiede di chiarire se le facoltà attribuite alle regioni rispetto alla possibilità di prevedere massimali nel numero di assistiti e particolari organizzazioni dei corsi di frequenza, siano previste solo fino al termine del 31 dicembre 2021 oppure, a regime, successivamente a questa data. Da ultimo, ma non meno importante, al fine di assicurare la razionalizzazione della spesa e un miglioramento nell’efficienza della gestione amministrativa delle aziende sanitarie, la commissione ha ritenuto di indicare opportuno l’inserimento nel decreto di disposizioni volte a garantire la certezza dei tempi di realizzazione degli investimenti e il rispetto dei principi di economicità, congruenza e sostenibilità.

ALLE REGIONI LA RESPONSABILITÀ DI RIMODULARE LE RISORSE

Durante l’iter parlamentare, attualmente in corso, per la conversione in legge del decreto, è intervenuto anche il Servizio del Bilancio che, in una nota di lettura, ha riconosciuto la possibilità che laddove si autorizzino le regioni e le province autonome a disporre limitazioni al massimale di assistiti per medico convenzionato ovvero a organizzare i corsi a tempo parziale, si rischi di generare nuovi oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Infatti, si spiega, la remunerazione spettante al medico di medicina generale è calibrata per fasce numeriche di assistiti e decresce in modo sensibile al loro aumentare. Anche l’alternativa dell’organizzazione di corsi a tempo parziale sembra suscettibile di determinare effetti onerosi. Tuttavia, conclude il Servizio del bilancio, trattandosi di norme che dispongono facoltà e non obblighi, sarà responsabilità delle regioni rimodulare le risorse a disposizione per far fronte ai nuovi oneri, nel caso in cui decidano di utilizzare le possibilità concesse dalla norma.

 

Articolo pubblicato su i-com.it

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