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Domicilio digitale: cos’è? A chi serve? È uguale alla PEC?

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La registrazione del domicilio digitale è già obbligatoria per imprese e professionisti. Di contro, non vige alcun obbligo per le persone fisiche e gli enti di diritto privato

Il domicilio digitale è un recapito online, l’equivalente del domicilio fisico sul piano virtuale, attivabile dopo essersi muniti di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, la cosiddetta PEC, o di un Recapito Certificato Qualificato previsto dal Regolamento europeo eIDAS, servizio di comunicazione elettronica che non è ancora disponibile per i cittadini italiani. Il domicilio digitale garantisce l’identità di mittente/destinatario e certifica l’invio/ricezione delle comunicazioni: insomma, un clic che ha la valenza di una raccomandata A/R, con diverse presunzioni legali a corredo, a iniziare che qualcosa indirizzato al domicilio digitale non solo è dato per ‘consegnato’, ma pure per letto.

In base al Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), il domicilio digitale è “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, cosiddetto “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.

La registrazione del domicilio digitale è già obbligatoria per imprese e professionisti. Di contro, non vige alcun obbligo per le persone fisiche e gli enti di diritto privato. Affinché anche queste categorie possano utilizzare il domicilio digitale, occorre (oltre a PEC o SERCQ) registrare il recapito in appositi elenchi che verranno poi messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i cittadini. Tali strumenti sono però ancora in via di definizione e non sono state rese note le modalità di registrazione.

Per quanto riguarda le imprese (individuali e costituite in forma societaria) e i professionisti (iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato), per essere in regola con l’obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale (previsto dal Decreto Semplificazioni), al momento è sufficiente dotarsi di una PEC, acquistando il relativo abbonamento da un gestore abilitato iscritto nell’elenco pubblicato sul sito dell’AgID.

 

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