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Fattura elettronica, da oggi obbligatoria per le PIVA forfettarie. Ma non per tutte
A essere interessati dall’obbligo di fattura elettronica i contribuenti che versano un’imposta fissa del 15% (5% se startup) calcolata sui ricavi o compensi percepiti. La soglia spartiacque è di 25mila euro
Si restringe sempre di più la platea di Partite Iva esonerate dall’obbligo di fatturazione elettronica. Da oggi, primo luglio, infatti, come recentemente disposto dal governo, l’obbligo riguarderà i professionisti che aderiscono al regime forfettario.
Sono dunque costretti ad abbandonare la vecchia fattura cartacea a favore di quella elettronica i contribuenti che versano un’imposta fissa del 15% calcolata sui ricavi o compensi percepiti con una forfettizzazione o con la deduzione analitica dei costi, a seconda del regime: forfettario o dei vecchi minimi. L’obbligo riguarda anche le startup che versano un’imposta fissa del 5%. Finora gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) avevano potuto beneficiare della possibilità di scegliere se restare al vecchio modello.
CHI È ESONERATO DALL’OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA
Come si diceva, l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari prevede ancora il mantenimento di una fascia di esonero, almeno fino a tutto il 2023: non sono tenuti a passare subito al nuovo sistema, che prevede, come specificato meglio subito sotto, la necessità di dotarsi di un software in abbonamento o l’utilizzo di quello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, le partite Iva che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 25mila euro (ragguagliati a anno).
COS’È LA FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, per due aspetti:
- va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:
- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
- controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.
Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di:
- un PC ovvero di un tablet o uno smartphone
- un programma (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato XML previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente 3 tipi di programmi per predisporre le fatture elettroniche:
- una procedura web, utilizzabile accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia (per l’uso di tale procedura occorre disporre di una connessione in rete)
- un software scaricabile su PC (tale procedura può essere utilizzata anche senza essere connessi in rete)
- un’App per tablet e smartphone, denominata Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple (per l’uso di tale procedura occorre disporre di una connessione in rete).
Tali procedure sono rivolte soprattutto agli operatori che emettono un numero contenuto di fatture e sono soliti predisporle con gli usuali programmi di videoscrittura ovvero su modelli prestampati di carta. Per le informazioni di dettaglio su tali procedure si rinvia alla sezione di questa guida denominata “I servizi gratuiti offerti dall’Agenzia delle Entrate”.
In alternativa, è possibile utilizzare software privati individuabili in internet (soprattutto quelli rilasciati dagli stessi produttori dei software gestionali utilizzati dagli operatori per predisporre e registrare in contabilità le fatture).