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Ius scholae, cos’è e cosa prevede la proposta di legge

Ius Scholae

Lo Ius scholae surriscalda ulteriormente la temperatura nella maggioranza.  La Lega è pronta all’ostruzionismo con 1.500 emendamenti, Forza Italia rischia di spaccarsi. Ma cos’è e in cosa consiste?

Rischia di diventare un nuovo motivo di inciampo per una maggioranza sempre più fragile la proposta sullo ius scholae che mira a modificare l’attuale normativa sull’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di giovani cittadini stranieri.

COSA INTRODUCE LO IUS SCHOLAE

Tramite lo Ius scholae si vuole introdurre la possibilità di richiedere la cittadinanza per un minore straniero dopo il compimento di almeno un ciclo scolastico di 5 anni. La proposta di legge è sostenuta dal centrosinistra e dal M5s mentre è avversata da Lega e Fratelli d’Italia. Ondivago l’atteggiamento di Forza Italia, che inizialmente ha votato a favore in occasione dell’adozione del testo base, per poi votare contro quando la commissione Affari costituzionali ha licenziato il provvedimento per l’Aula. “Ius scholae. Voterò a favore è la mia battaglia”, ha scritto su Facebook la deputata di Forza Italia Renata Polverini, postando una sua intervista pubblicata su Repubblica.it in cui sostiene, fra l’altro: “La società è cambiata, abbiamo tanti ragazzi di seconda generazione nati in Italia o che si sentono profondamente italiani. Che non conoscono neppure il Paese dei loro genitori. Dare loro la cittadinanza italiana dovrebbe essere scontato”. Secondo Polverini, se il centrosinistra accogliesse un emendamento per portare da 5 a 8 anni (dalla prima elementare alla terza media) il ciclo di istruzione da completare, anche Forza Italia voterebbe la norma.

I REQUISITI PER LO IUS SCHOLAE

Secondo il testo, la cittadinanza italiana può essere acquisita dal minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età. Il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte di uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

Il minore deve risiedere legalmente in Italia e deve aver frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

LE MODIFICHE IN COMMISSIONE

Il passaggio in commissione ha apportato alcune modifiche di rilievo al testo base, con l’approvazione di quattro emendamenti: tra le novità più importanti, l’aggiunta della necessaria conclusione “positiva” dei 5 anni di scuole elementari e la possibilità che siano considerati anche i percorsi di formazione professionale per la richiesta della cittadinanza, così da allargare la platea di chi ne potrà beneficiare ed evitare che includa solo richiedenti nel pieno del proprio ciclo di studi scolastici.

Per semplificare l’iter, è stato eliminato il requisito che prevedeva che la richiesta fosse presentata da entrambi i genitori: secondo l’ultima versione della proposta di legge è sufficiente che la domanda sia inoltrata da uno solo dei genitori. Infine, è stato anche espunto dal testo il requisito della residenza “ininterrotta” in Italia.

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