Skip to content

riforma giustizia

La separazione delle carriere riporta equilibrio. Parla il prof. Mario Esposito (LUISS)

La separazione delle carriere è una riforma di sistema: l’intervista di Policy Maker al prof. Mario Esposito, costituzionalista e docente dell’Università Luiss 

La separazione delle carriere non è una proposta contingente né una bandiera di parte. Per il prof. Mario Esposito la riforma si fonda sul principio di parità tra le parti prevista dallarticolo 111 della Costituzione e sulla conseguente necessità di introdurre una netta distinzione non solo funzionale, ma anche strutturale tra la magistratura requirente e quella giudicante. Nellintervista a Policy Maker spiega perché la revisione costituzionale non costituisca una forzatura ma rappresenti invece un fisiologico e necessario completamento del suddetto principio.

In Europa convivono modelli diversi di organizzazione della magistratura e lingerenza politica può emergere sia che le carriere siano unite che separate. Perché crede che la separazione delle carriere sia la scelta più adatta per lItalia?

Non si tratta qui di ingerenza della politica ma di coerenza con la scelta del sistema accusatorio introdotto dall’articolo 111 della Costituzione, secondo cui “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.

Ed è singolare e contraddittorio che, a cospetto di tali principi, la parte pubblica, cioè il magistrato che esercita l’azione penale, rispetto al quale il giudice deve essere terzo come rispetto alla parte privata, conviva ed operi nello stesso ordine nel quale vive ed opera il giudice.

È una stonatura di immediata evidenza.

Tale modello ha trovato attuazione o per meglio dire anticipazione – poi provvista di copertura costituzionale – nel codice di procedura penale vigente, che nell’articolare le fasi del processo penale, presuppone che alla distinzione delle funzioni tra la c.d. magistratura requirente e quella giudicante debba corrispondere la separazione delle carriere degli organi che esercitano l’una e l’altra, come peraltro prefigurato dalla VII disposizione transitoria della Costituzione.

Prima che intervenisse la legge di revisione costituzionale oggetto di referendum, la mancanza di separazione strutturale ha comportato che le carriere dei magistrati requirenti e dei magistrati giudicanti siano ancor oggi amministrate da un unico organo, il CSM, alla cui composizione, per la quota dei due terzi dei membri, congiuntamente partecipano gli uni e gli altri mediante elezione, attraverso un sistema cioè che lascia libero gioco alla formazione e all’azione di correnti dell’associazionismo, generando un flusso scambievole di influenze e pressioni che mettono a repentaglio la terzietà del giudice e l’autonomia dei requirenti.

Il passaggio da una funzione allaltra riguarda un numero limitato di magistrati e non ci sono episodi sistemici di conflitto d’interesse. È una criticità tale da giustificare una revisione costituzionale?

Come detto, qui non si tratta di diversificazione di funzioni e di passaggio dall’una all’altra, bensì di far corrispondere ad essa un distinto inquadramento organico che elimini l’indifferenziata riconduzione ad un unico organo di garanzia e di gestone dei percorsi professionali.

Qual è il nesso concreto tra questa riforma e le criticità più evidenti della giustizia, come i tempi dei processi e lorganizzazione degli uffici?

La riforma riguarda soprattutto lassetto e le garanzie del processo più che i tempi della giustizia, per i quali occorrerà provvedere ad adeguate dotazioni di personale e di strutture e mezzi materiali.

La riforma interviene anche sui meccanismi di responsabilità disciplinare e sullassetto dellautogoverno della magistratura: dov’è lequilibrio tra controllo e indipendenza?

Gli interventi sul c.d. autogoverno e sull’organo deputato al giudizio disciplinare conseguono alla separazione dele carriere. D’altro canto, è impensabile che i magistrati possano andare esenti da responsabilità disciplinare quando contravvengano alla legge che la prevede.

Per quanto attiene alla presenza di c.d. laici nel CSM, essa è voluta dalla Costituzione per evitare che l’autogoverno degeneri in separazione dell’ordine giudiziario dal complesso della organizzazione costituzionale.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Torna su