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Mobilità ciclabile: le proposte in discussione alla Camera

Ecco le proposte di modifica al Codice della Strada per la mobilità ciclabile

Alla Camera dei Deputati, in IX Commissione Trasporti, si sta affrontando il tema della sicurezza stradale con proposte di modifica al Codice della Strada.

Alcune sono rivolte alla mobilità ciclabile: la proposta di legge di Diego De Lorenzis (M5S) ed altri che propone modifiche in materia di sicurezza della circolazione e del trasporto delle biciclette di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e la proposta di Alberto Luigi Gusmeroli (Lega) ed altri che propone la modifica all’art. 182 del Codice della strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo dell’uso del casco protettivo da parte dei ciclisti.

LA RATIO DELLA PROPOSTA DI LEGGE SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DELLE BICICLETTE

La proposta di legge, secondo i firmatari, ha l’intento di migliorare il Codice della Strada adeguandolo alle esigenze emerse in questi anni con particolare riguardo all’ambito urbano a favore dell’utenza cosiddetta “vulnerabile”.
L’assenza di sicurezza stradale è il motivo principale per cui i cittadini italiani rinunciano all’utilizzo delle biciclette.
Favorire la mobilità ciclistica, secondo quanto dimostrato dall’esperienza europea, ha l’effetto di aumentare la sicurezza stradale per tutte le categorie degli utenti della strada anche per gli automobilisti, grazie all’evidenza empirica definita safety in numbers che evidenzia una correlazione positiva tra l’aumento del numero delle biciclette e la riduzione dell’incidentalità in ambito urbano.

Come si legge nella proposta, gli effetti positivi della dinamica definita safety in numbers comporterebbe, inoltre, ulteriori vantaggi come: la riduzione della congestione del traffico, l’abbassamento delle emissioni dei gas di scarico e del particolato con il conseguente miglioramento della qualità dell’aria, il miglioramento della salute dei cittadini, la minore usura delle infrastrutture viarie, la riduzione dei consumi energetici nazionali, la diminuzione degli spazi necessari alla sosta con il relativo beneficio economico e turistico che ne deriverebbe per il commercio di prossimità.

COSA PREVEDE

La proposta di legge n. 1051, presentata il 2 agosto 2018, consta di 3 articoli e prevede:

Promozione dell’uso dei velocipedi in ambito urbano

Con l’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) si intende sanare una difformità lessicale degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada in materia di circolazione, rispettivamente, fuori dei centri abitati e dentro i centri abitati. Si è ritenuto opportuno intervenire normativamente per realizzare l’omogeneità semantica e letterale, con la previsione che entrambi gli articoli riguardino «strade o corsie».

Tale disposizione ha immediate ripercussioni sulla modifica di maggior portata recata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), che introduce due commi nell’articolo 182 del codice della strada in materia di circolazione delle biciclette volti a promuovere la mobilità ciclistica in ambito urbano, favorendo la circolazione e la sicurezza di tali mezzi, in coerenza, come si legge nella proposta, con i princìpi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale e con l’obiettivo di promuovere l’uso dei velocipedi.

Con l’introduzione del comma 9-ter nell’articolo 182 si estendono l’accesso e la circolazione delle biciclette nelle corsie o strade riservate a veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto nei centri abitati, solo a seguito di ordinanze motivate del comune, adottate previa valutazione delle condizioni di sicurezza.

Con l’introduzione del comma 9-quater si prevede altresì che nelle intersezioni semaforizzate, in base ad apposita ordinanza del comune, la linea di arresto della carreggiata o della semi carreggiata possa essere realizzata sulla soglia dell’intersezione ed estesa a tutta la larghezza della medesima, in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli (cosiddetta «casa avanzata»).

REGOLAMENTAZIONE DELL’USO DI STRUTTURE PORTA BICICLETTE

L’articolo 2 modifica l’articolo 164, comma 2-bis, del Codice della strada, prevedendo che, nell’utilizzo di strutture porta biciclette applicate a sbalzo anteriormente sugli autobus da noleggio, da granturismo e di linea, la sistemazione delle biciclette debba semplicemente essere «verificata» dal conducente.

Questa norma facilita l’intermodalità tra la bicicletta e gli autobus impiegati dalle aziende di trasporto pubblico locale e regionale e dalle altre società di trasporto di passeggeri, al pari di quanto accade con successo in altri Paesi.
Questa norma ha come scopo la diffusione dell’adozione di porta biciclette da montare anteriormente a sbalzo sugli autobus, in modo che, ove il trasporto delle biciclette a bordo non sia consentito o sia difficoltoso nelle ore di maggior affluenza, si possa dare una valida ed economica alternativa agli utenti con la bicicletta al seguito.

DIVIETO CIRCOLAZIONE SU AUTOSTRADE, STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI E SU STRADE APPOSITAMENTE INDIVIDUATE

Infine, l’articolo 3 modifica l’articolo 175 del Codice della strada, il quale, nell’elencare i veicoli a cui è vietata la circolazione su autostrade, strade extraurbane principali e su altre strade appositamente individuate, alla lettera a) del comma 2 indica i velocipedi, i ciclomotori e i moto-cicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, nulla disponendo in merito ai motocicli non a motore termico, quali sono quelli elettrici. Il relativo vuoto legislativo, la cui risoluzione è oggi affidata all’interpretazione delle Forze di polizia e della giurisdizione, con ogni instabile conseguenza anche per i profili di copertura assicurativa in caso di incidente, è dunque colmato per i motocicli a trazione elettrica che non hanno cubatura.

Considerato che l’articolo 175 del Codice dispone limitazioni e divieti alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane, con la proposta normativa si consente la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali a motocicli con motore elettrico di potenza superiore a 11 kW, prevedendo il divieto di circolazione laddove i motoveicoli in questione abbiano potenza inferiore o eguale a 11 kW.

Non potendosi affidare ad una tabella di comparazione tra cilindrate di motori termici e potenze dei motori elettrici, in quanto troppe sono le differenze tecnico-ingegneristiche delle due tipologie di motori si è optato per il limite di potenza di 11 kW in quanto i motocicli con tale potenza possono essere condotti esclusivamente dai maggiorenni, così come i motocicli con cilindrata superiore a 150 centimetri cubici, ammessi a circolare nelle strade sopra indicate.

LE CRITICHE

La Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB), che raccoglie più di 100 associazioni di bikers, aveva criticato il Governo per non aver fatto abbastanza sul tema della mobilità attiva avendo, invece, posto maggiore attenzione sul tema della mobilità elettrica. Per queso è stato esortato ad avere maggiore coraggio e determinazione sul tema in oggetto e per questo si aspetta la discussione alla Camera di questi giorni.

OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO

La proposta di legge n. 777 Gusmeroli ed altri prevede la modifica dell’art. 182 del Codice della strada con l’introduzione dell’obbligo per i ciclisti di utilizzare il casco.

La trasgressione comporta una sanzione amministrativa che va da 80 a 323 euro ed in caso di minore, della violazione risponderà chi esercita la potestà genitoriale.

Lo scopo della proposta di legge è quello di assicurare maggiore sicurezza ai ciclisti.

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