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Norme più strette per tutelare i marchi, Italia recepisce direttiva Ue

L’Italia attua la direttiva europea sui marchi di impresa. Stop a registrazioni di prodotti simili. Più facile sequestrare i falsi

A quattro anni dalla sua emanazione, l’Italia attua la direttiva europea sui marchi di impresa. Il Consiglio dei ministri ha infatti dato via libera al decreto legislativo che recepisce la direttiva 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio.

OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA

L’obiettivo della direttiva è quello di “garantire che i marchi d’impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri”. In questo ambito è previsto l’ampliamento delle fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, ma anche l’introduzione della tutela a nuovi tipi di marchio, ad esempio sui prodotti olfattivi.

La direttiva, recepita nell’ordinamento italiano, prevede, tra l’altro, “l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (Dop/Igp), indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.)” a “la previsione di particolari motivi di rifiuto della registrazione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (Mtv) e alle specialità tradizionali garantite (Stg) tutelati dalla legislazione dell’Unione“.

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Le nuove norme introducono anche “una protezione rafforzata ai marchi che godono della reputazione in uno Stato membro” e prevedono strumenti rafforzati sul fronte della lotta alla contraffazione. Da questo punto di vista, diventa operativa “l’estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte”. La direttiva prevede anche “che il titolare di un marchio d’impresa abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico o sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti”.

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