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L’ordinanza di Musumeci è una ferita al diritto, il commento di Vitalba Azzollini

Musumeci

Nonostante nell’ordinanza di Musumeci si preveda lo sgombero dei centri di accoglienza, il presidente della Sicilia non dispone dei relativi poteri. Il commento della giurista Vitalba Azzollini sul braccio di ferro Stato-Regioni

Sin dall’inizio, l’emergenza sanitaria è stata connotata da una difficile composizione tra i provvedimenti dell’autorità centrale e quelli delle regioni. Basti pensare, nei mesi peggiori della pandemia, alle ordinanze di alcuni presidenti di regione emanate “nelle more” dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) e alla confusione talora ingenerata nei cittadini circa le regole da rispettare. Con il decreto-legge di metà maggio (n. 33) si è disposto un criterio per fare ordine tra le diverse competenze, ma in concreto non sempre con buoni risultati. C’è stata poi la questione delle discoteche, con cui il governo ha provato a scaricare sulle regioni la responsabilità delle riaperture, nonostante le relative linee guida fossero allegate a un Dpcm (del 14 luglio scorso), di cui costituivano parte integrante. Le ultime polemiche riguardano l’ordinanza “contingibile e urgente” (n. 33), con cui il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, ha avviato uno scontro con il governo, in particolare con il ministro dell’Interno, in tema di immigrazione e salute. L’atto del presidente presenta una serie di profili critici, che serve sinteticamente esaminare.

Innanzitutto, l’ordinanza dispone che entro le 24 del 24 agosto “tutti i migranti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e ricollocati in altre strutture fuori della regione siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio”. Questa previsione pone un problema di competenze: la materia dell’immigrazione spetta allo Stato, per espressa previsione costituzionale (art. 117, c. 2, lett. b), dunque la Regione non può dettare norme al riguardo. Nella conferenza stampa del 24 agosto, Musumeci ha replicato a questa obiezione, dicendo che il suo intervento non attiene a tale materia, ma alla sanità. “Io agisco come soggetto attuatore per l’emergenza Covid, quindi da un punto di vista sanitario e di salute pubblica”, ha precisato. Con questa affermazione, il presidente pare ritenere che un provvedimento regionale, se in tema di salute, possa sconfinare in un ambito riservato allo Stato; tanto più che egli è “attuatore per l’emergenza Covid” (figura prevista dall’ordinanza n. 630/2020 della Protezione Civile), quindi avrebbe margini di azione tali da consentirgli misure come quelle previste dell’ordinanza del 22 agosto. Questa impostazione non è corretta. In qualità di “attuatore”, Musumeci deve comunque operare “sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento della Protezione civile attivata per la gestione dell’emergenza”, secondo quanto previsto nell’atto di conferimento del titolo di “attuatore” (decreto n. 626 del 27 febbraio 2020, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione civile). In altri termini, Musumeci deve agire nel rispetto dei limiti posti alla sua funzione e non è libero di fare ciò che vuole. C’è poi un problema ulteriore. Nell’ordinanza si prevede che la “mancata osservanza degli obblighi” da essa prescritti comporti “conseguenze sanzionatorie”: poiché tali obblighi sono imposti nei confronti del governo, ci si chiede se Musumeci intenda sanzionare quest’ultimo, e come potrebbe farlo, laddove esso o qualche ministro non dia seguito a quanto indicato nel provvedimento del presidente.

Va ancora osservato che, nonostante nell’ordinanza si preveda lo sgombero dei centri di accoglienza, il presidente della Sicilia non dispone dei relativi poteri, quindi il suo provvedimento è inattuabile. Egli potrà solo – come ha preannunciato – incaricare l’autorità sanitaria di svolgere accertamenti nei centri di accoglienza dei migranti e, rilevate eventuali violazioni delle regole vigenti, rimettere la questione – e la relativa responsabilità – al prefetto, quindi sostanzialmente al ministro dell’Interno.

L’atto del presidente ha pure previsto che, “al fine di tutelare e garantire la salute e l’incolumità pubblica, in mancanza di strutture idonee all’accoglienza, è fatto divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della regione siciliana da parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni comprese quelle delle Ong”, ferme restando “tutte le ulteriori disposizioni di competenza del governo nazionale in tema di immigrazione”. In buona sostanza, Musumeci ha chiuso i porti siciliani alle imbarcazioni che trasportano migranti. Appare singolare la circostanza che lo stesso Musumeci, solo pochi giorni prima, il 12 agosto, nel corso di un’intervista avesse affermato: “la competenza sui porti non è del Presidente della Regione, i porti dipendono dalle autorità statali e solo loro possono disporne”. E così è, infatti. Peraltro, anche laddove il presidente della regione siciliana pretendesse di disporre di poteri necessari, dovrebbe rammentare quanto affermato dal Tribunale dei ministri in richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini: la motivazione riguardante la tutela della sicurezza, che sia sanitaria o di altro tipo, posta a base di misure restrittive di diritti, deve essere comprovata in concreto per legittimare le misure adottate. Ebbene, Musumeci continua a citare casi di contagi tra migranti, ma ciò non basta: servirebbe fornire dimostrazione del nesso fra i problemi alla salute pubblica e le infezioni rilevate tra gli stranieri. Peraltro, il presidente finge di ignorare che coloro i quali sbarcano sulle coste italiane vengono sempre controllati e sottoposti a tampone.

Un’ultima notazione per chiudere il cerchio, tornando al tema da cui si sono prese le mosse: con un’ordinanza, cioè con un provvedimento amministrativo idoneo a indurre conseguenze rilevanti, ma la cui valenza giuridica in questo caso vira tra la nullità e la illegittimità, un presidente di regione pretende di imporre al governo le proprie ragioni, peraltro perseguendo fini diversi e ulteriori rispetto a quelli cui l’ordinanza stessa sembra indirizzata. E questa è solo l’ennesima ferita inferta al diritto, la più rilevante delle quali è stata consentire al presidente del Consiglio, con propri decreti, per fronteggiare l’emergenza sanitaria, la limitazione di libertà coperte da riserva di legge. Attenzione, una volta sdoganato il precedente, tornare indietro è oltremodo complicato: ne va della tenuta dell’ordinamento.

Vitalba Azzollini è giurista, lavora presso un’Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

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