skip to Main Content

Eutanasia, perché la Consulta ha rigettato il referendum sull’omicidio del consenziente

Referendum Omicidio Consenziente

“Non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana”. La Corte Costituzionale non ammette che si svolga la chiamata per il referendum sull’omicidio del consenziente

Non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. Il referendum sull’omicidio del consenziente insomma per la Corte Costituzionale non s’ha da fare.

 

COSA AVREBBE CHIESTO AGLI ITALIANI IL QUESITO DEL REFERENDUM SULL’OMICIDIO DEL CONSENZIENTE

“Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n.1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da 6 a 15 anni”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?” Questo il quesito referendario ‘cassato’ dalla Corte Costituzionale.

TESTO attuale Articolo 579 codice penale con le relative abrogazioni referendarie

 (Omicidio del consenziente)

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

  1. Contro una persona minore degli anni diciotto;
  2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
  3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].

Il referendum avrebbe voluto abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia.  Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarebbe potuta essere consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, viceversa avrebbe continuato a essere punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni. Dunque, l’esito abrogativo del referendum avrebbe fatto venir meno il divieto assoluto dell’eutanasia e la avrebbe consentita limitatamente alle forme previste dalla legge 219/2017 in materia di consenso informato.

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio per discutere sull’ammissibilità del referendum denominato “Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)” , ha invece stoppato la corsa alla consultazione popolare delle varie associazioni promotrici e ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, “a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Back To Top