La proliferazione delle giornate nazionali solleva una questione che va oltre le ricorrenze: l’adeguatezza dello strumento legislativo e la capacità delle istituzioni di dare seguito alle proprie decisioni.
Cinquantuno giornate nazionali, oltre alle feste. Trentasei istituite nelle ultime tre legislature, venti in quella attuale. I numeri richiamati da Sergio Mattarella nella lettera del 15 ottobre ai presidenti delle Camere descrivono una tendenza sulla quale il Parlamento è chiamato a interrogarsi.
L’occasione è la promulgazione della legge sulla giornata nazionale del riciclo della carta, a pochi giorni da quella dedicata alla meraviglia. La questione riguarda però il modo in cui si esercita la funzione legislativa: quale rapporto debba esserci tra il riconoscimento pubblico di un tema e la scelta di farne oggetto di una legge.
COME INTERVIENE MATTARELLA
Il primo elemento da considerare è la forma dell’intervento presidenziale. Mattarella promulga il provvedimento, precisando di non avere riscontrato profili evidenti di incostituzionalità, e accompagna la firma con osservazioni rivolte ai presidenti del Senato e della Camera. La distinzione è giuridicamente rilevante. L’articolo 74 della Costituzione consente al capo dello Stato, prima della promulgazione, di chiedere alle Camere una nuova deliberazione con messaggio motivato. Qui quella facoltà non viene esercitata: la lettera accompagna una promulgazione già disposta, senza condizionarne gli effetti.
Si può leggere questa scelta come un esercizio di persuasione istituzionale, il cui peso dipende dagli argomenti proposti e dall’autorevolezza di chi li formula. Il Presidente lascia integra la decisione parlamentare, ma richiama l’attenzione sulle conseguenze di una pratica legislativa considerata nel suo insieme. Una singola giornata può apparire giustificata; l’accumulo di disposizioni analoghe pone problemi che l’esame isolato di ciascun provvedimento rischia di non cogliere.
LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE OLTRE LA COSTITUZIONALITÀ
È qui che la lettera assume un interesse più generale. La conformità alla Costituzione e la qualità della legislazione appartengono a piani distinti, sebbene comunicanti. Una legge può non presentare evidenti vizi costituzionali e risultare scarsamente utile, difficile da attuare o inadeguata rispetto allo scopo dichiarato. Questo spazio di valutazione resta affidato anzitutto alla responsabilità del legislatore. La promulgazione non lo esaurisce e non equivale a un’approvazione presidenziale del merito politico di ogni disposizione.
La dimensione simbolica, del resto, appartiene alla vita degli ordinamenti democratici. Attraverso il calendario civile una comunità riconosce eventi, conserva memorie, rende visibili esperienze a lungo trascurate. Sarebbe riduttivo giudicare queste leggi soltanto sulla base degli effetti amministrativi immediati. Anche un riconoscimento pubblico può produrre conseguenze culturali e contribuire alla formazione della cittadinanza.
Proprio per questo occorre domandarsi che cosa accada quando il riconoscimento diventa una pratica seriale. Il rischio è che l’inserimento nel calendario acquisti valore soprattutto come attestazione dell’attenzione parlamentare, mentre rimangono sullo sfondo le condizioni necessarie a tradurlo in un’esperienza collettiva. L’approvazione della legge diventa allora il punto d’arrivo di un’iniziativa che avrebbe bisogno, invece, di cominciare da quel momento.
IL CARICO DELLE GIORNATE NAZIONALI SULLE SCUOLE
Il riferimento alle scuole rende concreto il problema. Mattarella osserva che molte disposizioni affidano agli istituti attività didattiche e divulgative, secondo formule ripetute, senza considerare sufficientemente il carico complessivo che ne deriva.
Ogni previsione, presa da sola, può sembrare ragionevole. Tutte insieme competono per una risorsa limitata: il tempo dell’insegnamento. Preparare un incontro, costruire un percorso di approfondimento, coinvolgere gli studenti richiede lavoro e continuità. La reiterazione degli adempimenti può favorire risposte formali, proprio dove si vorrebbe suscitare partecipazione. Ne deriva una domanda che dovrebbe trovare posto nell’istruttoria parlamentare: quali attività già previste dovranno essere ridimensionate per consentire lo svolgimento di quelle nuove? Il costo di una disposizione non coincide necessariamente con una maggiore spesa iscritta in bilancio. Esiste anche un costo organizzativo, fatto di ore, personale e attenzione. Ignorarlo significa trasferire ai destinatari il compito di risolvere incompatibilità che il legislatore non ha affrontato.
CHI STABILISCE LE PRIORITÀ
Anche la scelta dello strumento merita una valutazione autonoma. Una campagna pubblica, un progetto educativo o un’iniziativa culturale possono, in determinati casi, perseguire uno scopo con maggiore flessibilità. La legge offre stabilità e riconoscimento istituzionale, ma queste qualità non la rendono automaticamente necessaria. Sarebbe utile che ogni proposta istitutiva chiarisse perché gli strumenti esistenti siano insufficienti e quali risultati aggiuntivi ci si attenda dall’intervento parlamentare.
Il richiamo del Quirinale sollecita dunque un’assunzione di responsabilità che spetta alle Camere. Stabilire priorità comporta anche rinunciare a iniziative sostenute da intenzioni condivisibili, quando manca una ragione sufficiente per tradurle in norme. È una scelta politicamente meno visibile dell’istituzione di una nuova ricorrenza, ma appartiene pienamente alla funzione rappresentativa.
La domanda da porre, prima di aggiungere un’altra data, è che cosa quella legge consentirà davvero di fare. Una risposta precisa sarebbe già un criterio di buona legislazione.

