Esame del D.L. n. 121/2021, C. 3278 Governo, recante: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
Le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, presso l’Aula della commissione Ambiente, nell’ambito dell’esame del D.L. n. 121/2021, C. 3278 Governo, recante: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, svolge le audizioni, in videoconferenza, dei rappresentanti:
Ore 16 Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Pasquale D’Anzi
Ore 16.30 Polizia stradale
Ore 17 Assologistica
Ore 17.15 Automobile Club d’Italia (ACI)
Ore 17.30 Gruppo Ferrovie dello Stato
Ore 18 Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali (ASSOFERR)
Ore 18.15 Federazione nazionale dei sistemi e delle modalità di trasporto e delle attività connesse (Federtrasporto)
Ore 18.30 Unione Nazionale Imprese Portuali (Fise Uniport)
Ore 18.45 Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e barcaioli Italiani (ANGOPI)
Ore 19 Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali (ANCIP)
Qui per seguire la diretta.
Le norme del decreto-legge n. 121/2021 di interesse della Commissione Ambiente
Autostrade
L’articolo 2, comma 1, differisce al 31 dicembre 2021 il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali. Il successivo comma 2 proroga di due anni la durata delle concessioni in corso relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale.
Infrastrutture e relativa governance
L’articolo 5 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture una struttura di missione denominata Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità e reca ulteriori disposizioni organizzative del Ministero e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L’articolo 6 reca disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Agenzia nazionale per sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
L’articolo 15 novella la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale (recata dall’art. 22 della legge n. 42 del 2009), con l’intento di semplificarne le procedure. Nel complesso, nonostante le modifiche ed integrazioni, si può considerare per molti aspetti confermato l’impianto presente nel testo previgente, basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull’individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.
Dighe
L’articolo 2, comma 3, interviene sulle competenze in materia di dighe, mentre il comma 4 modifica la disciplina relativa al progetto di gestione richiesto per l’effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe.
Investimenti dei comuni
L’articolo 12, al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni del Mezzogiorno nonché in quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, prevede l’istituzione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, con una dotazione di 123,5 milioni di euro per il biennio 2021-2022.
Il comma 2 dell’art. 13 proroga i termini relativi alla procedura per la concessione di contributi ai comuni, prevista dal comma 29 della legge di bilancio 2020, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Ulteriori disposizioni
L’articolo 8 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni.
L’articolo 9 disciplina una procedura speciale per l’approvazione del progetto per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari. Nello specifico, motore di tutta la procedura è un Commissario straordinario, che svolge le funzioni di stazione appaltante e approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera e, sulla base di questo, provvede all’affidamento congiunto dei livelli di progettazione successivi e dell’esecuzione dell’opera.
L’articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2024 la durata massima dell’incarico del Commissario straordinario previsto per la ricostruzione del “ponte Morandi” (comma 1) e disciplina la copertura dei relativi oneri quantificati complessivamente in circa 4,9 milioni di euro per il periodo 2021-2024 (comma 2).
Il comma 3 del medesimo articolo prevede, a favore degli interventi di ricostruzione previsti nei comuni della città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, interessati dagli eventi sismici del 2018, che non sia più obbligatorio annotare la concessione del contributo per la ricostruzione nei registri immobiliari.
Per saperne di più:
– leggi il testo del decreto-legge e le relazioni allegate;
– leggi il dossier di documentazione predisposto dai Servizi studi di Camera e Senato.