Una circolare del MIT sul codice della strada sconfessa la riforma del Codice della strada voluta dal ministro Salvini? Una nota del Ministero prova a fare chiarezza
Un piccolo pasticcio, per lo meno da un punto di vista della comunicazione, ha interessato il Ministero dei trasporti in relazione al Codice della strada e alle strette in materia di consumo di stupefacenti.
Annunciata con molta soddisfazione dal titolare dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, la riforma al codice della strada, introdotta a partire dallo scorso 14 dicembre, ha previsto una stretta relativa alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.
LA CIRCOLARE DEL MIT CHE METTEREBBE IN DUBBIO LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA
Ora una circolare dello stesso Ministero sembrerebbe fare un passo indietro rispetto alla linea restrittiva voluta, varata e pubblicizzata con molta enfasi dal ministro. Un documento, destinato alle Prefetture e alle forze dell’ordine, che è una sorta di vademecum per l’attuazione della riforma. I dubbi sono relativi alla rigidità della riforma sulla questione droga al volante. La norma prevede che la sanzione scatti se gli esami attestano la presenza di principi stupefacenti nel sangue del guidatore, e questo a prescindere che la sostanza sia stata assunta in prossimità dell’inizio della guida.
La circolare, invece, spiega che per accusare un guidatore di guida sotto effetto di stupefacenti è necessario che la sostanza «produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida». In un altro passaggio la circolare aggiunge che sia necessario provare che la sostanza sia stata assunta in un periodo di tempo «prossimo» alla guida del veicolo. Infine, il documento spiega che la presenza nella saliva o nel sangue di “metaboliti inattivi di sostanze stupefacenti”, cioè molecole prodotte quando le sostanze stupefacenti vengono metabolizzate, non permette di accertare lo stato di intossicazione e quindi non possono scattare l’incriminazione e le sanzioni.
NESSUNA CIRCOLARE DEL MIT CONTRADDICE IL MIT
Quindi la circolare del Ministero contraddice lo stesso Ministero? Non sarebbe proprio così. “Nessuna nuova circolare che contraddice le novità del codice della strada sulla droga zero”, spiega l’Adnkronos citando una nota del MIT. È stato lo stesso Ministero dei Trasporti a provare a mettere ordine tra le prime valutazioni in merito alla circoalre. “La direttiva che disciplina le modalità dei controlli sull’uso di stupefacenti è stata adottata l’11 aprile in piena coerenza con le nuove regole che puntano a punire chi si mette alla guida dopo aver assunto droghe e superando il concetto (soggettivo e non dimostrabile) di ‘stato di alterazione”. Inoltre, “è utile ricordare che il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha ribadito che l’assunzione di droga è ben diversa dall’uso di farmaci, anche cannabinoidi, con l’obiettivo di non penalizzare chi è sottoposto a cure mediche”.
LE NOVITÀ DEL CODICE DELLA STRADA VOLUTO DA SALVINI
È bene ricordare che tra le novità più importanti c’è stata l’introduzione dell’alcolock per i recidivi della guida in stato di ebbrezza. L’alcolock è un meccanismo che dialoga il motore e ne impedisce l’avviamento in caso di tasso alcolemico superiore a zero. Quindi, prima di partire, il guidatore soffia nell’apparecchio e se viene rilevato un tasso alcolemico, l’auto non si avvia. Quindi, prima di partire, il guidatore soffia nell’apparecchio e se viene rilevato un tasso alcolemico, l’auto non si avvia.
Per quanto riguarda l’accertamento dell’assunzione di stupefacenti, invece, il nuovo codice della strada ha previsto la possibilità di accertare lo stato dei guidatori attraverso un test salivare, anche in assenza di alterazioni psico-fisiche. Dunque, basta il sospetto degli agenti di pubblica sicurezza. La novità più grande riguarda l’eliminazione del requisito dello “stato di alterazione” per configurare il reato di guida sotto l’effetto di droghe. Se il test somministrato dagli agenti è positivo ma non si ha ancora l’esito degli esami di laboratorio, viene disposto il ritiro cautelare della patente per un massimo di 10 giorni. Se i test successivi confermano l’uso di droghe, la patente verrà revocata, con inibizione dalla possibilità di conseguirne una nuova prima di 3 anni. Il codice non distingue tra sostanze stupefacenti leggere o pesanti.