L’adozione di una misura cautelare, contro il regolamento che gestisce l’informazione circa i referendum dell’8 e 9 giugno, sarebbe controproducente per “la diffusione delle informazioni sui quesiti referendari, proprio nelle giornate immediatamente antecedenti alla chiamata alle urne della popolazione”. Lo scrive la Consulta nell’ordinanza con la quale respinge l’istanza di Magi
La Corte costituzionale ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Riccardo Magi, segretario di +Europa e rappresentante del Comitato Promotore Referendum Cittadinanza, con cui chiedeva la revisione del regolamento della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi con il quale di regola l’informazione relativa ai referendum dell’8 e 9 giugno.
Lo scorso 25 maggio Riccardo Magi, il segretario di +Europa, aveva inviato una lettera di diffida alla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi nella quale lamentava l’”oscuramento” dei referendum dell’8 e 9 giugno e chiedeva alla Commissione di riunirsi per cambiare la delibera del 2 aprile 2025 che stabilisce le modalità con cui la Rai deve garantire l’informazione sul voto dell’8 e 9 giugno.
LE MOTIVAZIONI DEL COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM NELL’ORDINANZA DELLA CONSULTA
Nell’ordinanza 79, con la quale la Consulta respinge la richiesta di Magi, si legge che il “ricorrente lamenta l’illegittimità di tale delibera poiché essa determinerebbe la compressione delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Comitato dagli artt. 2, 3, 48 e 75 della Costituzione, come attuati dagli artt. 1, 2 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), e dagli artt. 4, 6, 59, 62 e 67 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato»” e che “il ricorrente premette che il Comitato è stato costituito al fine di promuovere un referendum abrogativo ex art. 75 Cost. sul seguente quesito: «Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»”.
LA LETTERA DI RICCARDO MAGI ALLA PRESIDENTE FLORIDIA SULLA COMUNICAZIONE DEL REFERENDUM
Magi aveva anche inviato una lettera alla presidente della CommissioneBarbara Floridia nella quale definiva la delibera “illegittima nella parte in cui non riconosce al Comitato promotore del Referendum Cittadinanza gli spazi di comunicazione dedicati al referendum nelle trasmissioni radiotelevisive nei quali esso possa illustrare il quesito referendario promosso e sostenuto dalla frazione del corpo elettorale che istituzionalmente rappresenta, vale a dire i 637.487 cittadini elettori che hanno chiesto la celebrazione dei referendum”.
CONSULTA: L’ADOZIONE DELLA MISURA CAUTELARE CHIESTA DA MAGI SAREBBE CONTROPRODUCENTE
Oggi la Consulta spiega che “nel presente giudizio non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, nei termini in cui è formulata nel ricorso”, che “in considerazione del limitatissimo tempo che intercorre tra la presentazione dell’istanza cautelare – avvenuta nella fase conclusiva della campagna per i referendum– e la convocazione dei comizi referendari, la sospensione dell’atto impugnato appare inidonea a rimuovere nell’immediato le complessive conseguenze lesive lamentate dal ricorrente”, che “risulta assolutamente indeterminata la misura cautelare atipica richiesta, che dovrebbe contenere l’invito alla Commissione «ad adottare con la massima urgenza le misure necessarie a garantire che le emittenti radiotelevisive garantiscano la trasmissione di comunicazioni politiche in misura sufficiente a offrire al corpo elettorale un’informazione completa e adeguata sul quesito referendario»”, e che, dunque, “l’adozione di una misura cautelare, di tipo sospensivo o propulsivo, nell’imminenza della consultazione elettorale, rischierebbe di produrre un esito opposto a quello auspicato dal ricorrente, perché potrebbe paralizzare, o comunque rendere estremamente problematica, la diffusione delle informazioni sui quesiti referendari, proprio nelle giornate immediatamente antecedenti alla chiamata alle urne della popolazione”.