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Quarto quesito

Chi risponde per gli infortuni? Il quarto quesito sulla sicurezza negli appalti

Quarto quesito referendario: si vota sull’estensione della responsabilità solidale per gli infortuni sul lavoro nei contratti d’appalto.

“Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”: così recita il quarto quesito che verrà sottoposto agli elettori per le consultazioni popolari dell’8 e 9 giugno.

Come si evince dalla formulazione, la domanda referendaria si concentra sul tema della sicurezza sul lavoro, proponendo di riformare, mediante abrogazione, alcune norme contenute nel cosiddetto Testo Unico del 2008 e di estendere anche all’impresa appaltante la responsabilità per gli infortuni sul lavoro.

REFERENDUM: IL TESTO DELLA QUARTA SCHEDA

Il testo, che sarà redatto su una scheda di colore rosso, recita:

Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della , legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?

LA NORMATIVA VIGENTE

La normativa vigente discende dal cosiddetto Testo Unico del 2008.

Attualmente, il committente (o appaltante) non viene ritenuto responsabile di un infortunio subito da un lavoratore di un’azienda appaltatrice o subappaltatrice derivante dai “rischi specifici” connessi all’attività svolta.

In altre parole, se un’azienda si rivolge a un’altra azienda e le appalta un lavoro, i pericoli connessi a tale attività non la riguardano, ma ricadono unicamente sull’impresa che dirige la manodopera: in caso di infortunio, rischia solo l’azienda che impiega il lavoratore.

La ratio legis, in questo caso, risiede nel fatto che l’azienda appaltatrice o subappaltatrice può impiegare strumenti, macchinari o sostanze molto distanti dal contesto in cui opera l’azienda committente, che quindi non ne viene ritenuta responsabile.

QUARTO QUESITO: VERSO LA RESPONSABILITÀ IN SOLIDO?

Il referendum invece intende estendere la responsabilità dell’infortunio anche al committente, allo scopo di accrescere la cognizione dei pericoli connessi a una specifica attività lavorativa e il controllo sulla sicurezza a ciascun livello.

Qualora vincesse il sì, si parlerebbe dunque di responsabilità “in solido” tra committente/appaltante e appaltatore/subappaltatore: in caso di infortunio, tutti responsabili.

LE RAGIONI DEL SÌ E DEL NO

La Cgil ha motivato questa proposta di referendum riferendosi alle oltre 500mila denunce di infortunio sul lavoro e agli oltre mille morti (dati Inail), evidenziando come il meccanismo dello sconto sulle commesse talvolta spinga le aziende appaltanti a rivolgersi a imprese poco solide finanziariamente, condizione che spesso ingenera scarse tutele per i lavoratori.

Il comitato per il no, pur condividendo la centralità del tema della sicurezza e della salute sul lavoro, sostiene che l’intervento proposto dal referendum non sia la strada giusta da percorrere e possa, nella misura in cui l’appalto o subappalto serve proprio a reperire imprese capaci di assorbire i rischi specifici: specifiche professionalità che si costruiscono sulla capacità di intervenire in sicurezza.

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