L’11 settembre 2025 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1054-B recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico, sociale e ambientale dei territori montani italiani. Un dossier a cura del Servizio Studi di Camera e Senato analizza le principali novità introdotte
Il DDL Montagna riconosce come interesse nazionale la crescita delle aree montane, sancendo all’articolo 1 la volontà di promuovere lo sviluppo sostenibile delle stesse tutelandone l’identità, le comunità locali, la biodiversità e le risorse naturali, anche in un’ottica di contrasto agli effetti della crisi climatica.
La legge si articola in sei Capi, per un totale di 35 articoli, e affronta temi che vanno dalla strategia nazionale per la montagna (art. 3), al rafforzamento dei servizi pubblici (artt. 6–11), alla tutela del territorio (artt. 12–21) fino allo sviluppo economico e demografico (artt. 22–29).
Il testo prevede interventi per il rafforzamento dei servizi pubblici delle aree montane, con incentivi per il personale sanitario e sociosanitario operante in loco (articolo 6); in aggiunta valorizzazione delle scuole di montagna (articolo 7) e servizi educativi per l’infanzia (articolo 8), nonché potenziamento della digitalizzazione attraverso la diffusione della banda ultra-larga (art. 11)
Molti punti sono dedicati alla tutela ambientale, con misure specifiche per la gestione sostenibile dei sistemi agro-silvo-pastorali (art. 12), la salvaguardia delle foreste e degli ecosistemi montani (artt. 13 e 14), e la prevenzione degli effetti del cambiamento climatico, anche attraverso interventi straordinari finanziati dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (art. 15).
Dal punto di vista economico e sociale, il provvedimento introduce agevolazioni fiscali per favorire l’imprenditoria giovanile (entro i 41 anni di età) (art. 24), la residenzialità e la natalità nei comuni montani (art. 26 per la casa, art. 28 per i bonus natalità), oltre a facilitare l’accesso ai servizi essenziali. Inoltre, un apposito Tavolo presso il Ministero dell’economia e delle finanze (art. 27) lavorerà alla definizione di modalità per la riduzione delle tariffe energetiche nei comuni montani più colpiti dallo spopolamento.
Infine, la legge riconosce alle Regioni e ai Comuni la possibilità di adottare ulteriori misure fiscali e tributarie a favore delle zone montane, in coerenza con i propri ambiti di competenza (art. 31).