Via libera dall’ANAC alla candidatura dell’ex presidente Coni Giovanni Malagò alla guida della Figc. Era l’ultimo ostacolo per il favorito nella corsa contro Abete: lunedì la votazione dell’assemblea e il responso definitivo
Era l’ultimo tassello mancante in vista dell’assemblea di lunedì che deciderà la nuova guida del calcio italiano: Giovanni Malagò è eleggibile e ammesso alla competizione elettorale insieme agli altri due candidati, Giancarlo Abete e Renato Miele (il cui ricorso è stato respinto) che si contenderanno la guida della Figc. Il parere era stato richiesto con urgenza dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per dipanare i dubbi legati alla normativa sul cosiddetto ‘pantouflage’.
LA NOTA DELL’ANAC
Il testo firmato dal presidente dell’autorità anticorruzione, Giuseppe Busia, analizza nei dettagli l’applicabilità delle disposizioni introdotte dal decreto-legge numero 25 del 2025. Recita il testo: “
“La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell’articolo 29-bis della legge n. 262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dell’incarico presso l’organo collegiale rientri tra i “rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego. Considerato il tenore letterale della disposizione, gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie. Ne consegue che, nel caso di specie, difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall’articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciò rendendo non necessario l’esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima”.
IL NODO SUL PANTOUFLAGE
Detto altrimenti, il nodo sull’eleggibilità di Malagò sussisteva in quanto il suo precedente incarico come presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, da poco terminato, rientrava nell’ambito di applicazione della normativa sul pantouflage. Tuttavia, l’analisi giuridica si è concentrata sulla natura dell’incarico di destinazione.
Secondo l’organo di vigilanza, il ruolo di presidente della Federcalcio o di membro dei suoi organi collegiali non è riconducibile a contratti di collaborazione, consulenza o impiego dipendente. Di conseguenza, mancando uno dei presupposti fondamentali della legge sul ‘pantouflage’, l’ineggibilità è stata esclusa, lasciando comunque impregiudicati altri eventuali vincoli interni all’ordinamento sportivo, che il Collegio di Garanzia dello sport ha già dichiarato non essere di propria competenza.


