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I social network fanno (solo) disinformazione?

Fake News Social Meta X

La nuova lettera del Commissario Ue al mercato interno Thierry Breton rivolta a Meta e X sui pericoli di fake news sulle piattaforme. Attenzione alta anche in vista delle prossime elezioni in Polonia, Paesi Bassi, Lituania, Belgio, Croazia, Romania e Austria e al Parlamento europeo.

In una lettera inviata a Mark Zuckerberg, il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, chiesto a Meta (Facebook, Instagram) di rendere conto entro 24 ore sulle informazioni false circolate sulle sue piattaforme e come intende porvi rimedio: «In seguito agli attacchi terroristici condotti da Hamas contro Israele stiamo vedendo un aumento di contenuti illegali, disseminati in Europa tramite le piattaforme. Ti chiederei di essere molto vigile per assicurare il rispetto delle regole del Dsa», scrive il commissario, aggiungendo: «Siamo venuti a conoscenza di segnalazioni di un numero significativo di contenuti ‘deep fake’ e manipolati che sono circolati sulle vostre piattaforme e alcuni dei quali appaiono ancora online», scrive Breton. «La invito a informare senza ritardi sui dettagli delle misure che avete preso per mitigare questi ‘deepfake’ anche alla luce delle prossime elezioni in Polonia, Olanda, Lituania, Belgio, Croazia, Romania, Austria e del Parlamento europeo».
Il giorno prima il commissario aveva inviato una missiva analoga al proprietario di X Elon Musk.
Il Digital Services Act (Dsa) è il nuovo regolamento europeo sui servizi digitali: approvato il 5 luglio 2022 (insieme al Digital Markets Act), prevede obblighi proporzionati alla dimensione della piattaforma e una nuova cultura della prevenzione dei rischi sistemici, dalla disinformazione ai contenuti illegali: impone trasparenza sulla profilazione e il funzionamento delle piattaforme online, con obbligo per i fornitori di collaborare con le autorità e sottoporsi ad audit indipendenti.
Ventidue anni dopo l’entrata in vigore dell’E-Commerce Directive, il nuovo quadro normativo UE sui servizi digitali ha stabilito una nuova cultura di prevenzione dei rischi sistemici, con un nuovo sistema di governance interstatale, e sanzioni fino al 6% del fatturato annuale delle piattaforme.
il principio che regola la nuova legislazione comunitaria è il seguente: “ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online”.
L’obiettivo a lungo termine è creare un ambiente digitale sicuro e affidabile, che tuteli in modo concreto i diritti dei consumatori e allo stesso tempo aiuti l’innovazione e la competitività.
Il DSA ha mantenuto le linee guida dell’E-commerce Directive ma ha introdotto nuove norme in materia di trasparenza, obblighi informativi e accountability (responsabilità).
Gli obblighi del regolamento sono proporzionati al tipo di servizio offerto e al numero di fruitori.
Per questo, le piattaforme intermediarie di servizi vengono suddivise in quattro categorie:
  • intermediary services;
  • hosting (es.cloud);
  • online platform (es. social media)
  • very large platform.
Ogni categoria comporta obblighi specifici, da assolvere entro quattro mesidall’assegnazione.

Gli obblighi principali, comuni a tutte le tipologie, sono:

  • indicare in modo chiaro le condizioni di servizio e i relativi requisiti;
  • fornire informazioni esplicite sulla moderazione dei contenuti e sull’uso degli algoritmi per i sistemi di raccomandazione dei contenuti, che potranno comunque essere contestati dagli utenti;
  • adottare trasparenza nei sistemi di suggerimento e nelle pubblicità onlinerivolte agli utenti;
  • non utilizzare pubblicità mirata rivolta ai bambini o basata su dati sensibili degli utenti;
  • non utilizzare pratiche ingannevoli volte a manipolare le scelte degli utenti, compresi i dark pattern;
  • collaborare con le autorità nazionali se richiesto;
  • denunciare i reati;
  • creare un meccanismo di reclamo e ricorso e risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  • adottare misure contro le segnalazioni e le repliche abusive;
  • controllare le credenziali di fornitori terzi, secondo il principio del “conosci il tuo cliente commerciale” (KYBC), anche attraverso controlli a campione.
Le piattaforme online e i motori di ricerca di grandi dimensioni, a partire da 45 milioni di utenti al mese, presentano rischi più elevati, quindi devono rispettare obblighi più rigorosi.
Tra questi:
  • obblighi in materia di gestione dei rischi, di risposta alle crisi e di prevenzione di abuso dei propri sistemi;
  • condivisione dei propri dati chiave e dei propri algoritmi con le autorità e con i ricercatori autorizzati per comprendere l’evoluzione dei rischi online;
  • collaborazione nelle risposte alle emergenze;
  • codici di condotta specifici;
  • prevenzione dei rischi sistemici come la diffusione di contenuti illegali o con effetto negativo su diritti fondamentali, processi elettorali, violenza di genere, salute mentale;
  • obbligo di sottoporsi ad audit indipendenti, cioè alla verifica della correttezza dei dati di bilancio e delle procedure adottate;
  • abilitazione degli utenti al blocco delle “raccomandazioni” basate sulla profilazione.
Sono esenti dai nuovi obblighi i provider che forniscono attività di “mere conduit”, ovvero semplice trasporto, caching e hosting: queste attività, infatti, non sono ritenute responsabili delle informazioni salvate su richiesta di un destinatario del servizio.
Ma ciò solo a condizione che il fornitore:
  • non abbia conoscenza reale di eventuali attività o contenuti illegali,
  • dopo esserne venuto a conoscenza, agisca con tempestività per rimuovere il contenuto illegale o disabilitarne l’accesso.
LE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL DSA POSSONO ARRIVARE AL 6% DEL FATTURATO ANNUO TOTALE E I DESTINATARI DEI SERVIZI DIGITALI POSSONO CHIEDERE UN RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE SUBITE A SEGUITO DI VIOLAZIONI AD OPERE DALLE PIATTAFORME.
Altri motivi di sanzione per le piattaforme sono:
  • presentazione di informazioni scorrette, incomplete o fuorvianti;
  • mancata rettifica delle informazioni presentate;
  • mancato assoggettamento ai sopralluoghi.
In questi casi, come stabilito dall’art.42 del DSA, le sanzioni devono essere inferiori all’1% del reddito o del fatturato annuo.

 

Pubblicato su Elezioni e sistemi elettorali nel mondo

 

 

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