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Perchè il Coronavirus rischia di mettere in crisi il diritto internazionale

Emergenza

L’approfondimento di Marina Castellaneta su Affarinternazionali.it, su come l’emergenza Coronavirus stia portando alla luce numerose questioni giurifiche, in particolare in tema di contratti internazionali

Dai problemi sanitari a quelli legali il passo è stato breve. L’epidemia procurata dal coronavirus (Covid-19), classificata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come emergenza sanitaria globale, che ormai assedia il mondo intero, Europa e Italia incluse, ha portato alla luce numerose questioni giuridiche, legate in particolare al rispetto dei contratti transnazionali.

Una prospettiva inevitabile, perché l’epidemia di coronavirus ha procurato la quasi paralisi di molte attività economiche, dai viaggi alla fornitura di merci e servizi. E se l’Oms non ha richiesto, tra le varie misure, la sospensione di viaggi o restrizioni al commercio, le autorità nazionali sono intervenute, anche per colmare alcuni vuoti, per fronteggiare la diffusione dell’epidemia nei confini nazionali. Così lo scenario è cambiato, con cancellazione dei voli (e conseguenti problemi di indennizzi, talvolta coperti da assicurazioni generali stipulate dalle compagnie aeree), di eventi, blocco del turismo, freno alla produzione e alla fornitura di materie prime. Di qui il divampare di problemi di carattere giuridico, di particolare complessità proprio per la transnazionalità che li caratterizza.

Gli Stati
Le questioni giuridiche si articolano su due piani: il rapporto tra Stati o tra Stati e privati e i rapporti tra privati che operano in zone colpite dall’epidemia. Per quanto riguarda l’intervento degli Stati, la Cina ha invocato la clausola di forza maggiore, permettendo all’organismo nazionale competente per il commercio internazionale (China Council for the Promotion of International Trade) l’emissione dei certificati che attestano l’esistenza di una condizione di forza maggiore per permettere alle proprie aziende, ma anche agli stessi enti statali, di sottrarsi all’adempimento di obblighi assunti in contratti transnazionali. Così, il primo Paese colpito dal Coronavirus, ha invocato l’esimente della forza maggiore per non adempiere ad alcuni obblighi assunti sul piano internazionale, ad esempio nei confronti di aziende multinazionali.

In base al diritto internazionale, uno Stato/contraente può adottare misure unilaterali e sottrarsi all’adempimento degli impegni assunti nei confronti di altri Stati, per motivi legati alla salute pubblica. Secondo l’ordinamento internazionale, nel caso di un evento imprevedibile, non causato dallo stesso Stato che poi invoca la clausola, suddetto Stato potrà essere sciolto dagli obblighi assunti. A patto, però, che con il suo comportamento non abbia procurato la situazione che poi invoca come esimente. È evidente che la diffusione di un virus non può essere addossata alla Cina, ma alcune lacune nel controllo sono state notate e questo potrebbe costituire un ostacolo all’operatività della clausola di forza maggiore. Enorme, quindi, il problema legato all’onere della prova.

Per quanto riguarda la possibilità per le aziende di invocare la forza maggiore, i certificati emessi dalla Cina non sono universalmente validi. Certo, è possibile che, come accaduto per l’epidemia della Sars nel 2003, i giudici nazionali cinesi classifichino l’epidemia come causa di forza maggiore, ma non è detto che questa conclusione sia riconosciuta dagli organi giurisdizionali di altri Stati. O che le pronunce siano eseguite in altri Paesi. Analoghi problemi esistono nei casi di arbitrati internazionali.

I privati
La questione, nei rapporti tra privati o tra Stati e privati, va in primo luogo rapportata al contratto e risolta in base alle regole di diritto internazionale privato. In via generale, nei contratti con elementi di internazionalità, sono gli stessi contraenti a scegliere il giudice competente a risolvere la controversia e la legge da applicare. In questi casi, quindi, sarà l’ordinamento scelto (di frequente con norme contenute nel codice civile) a stabilire a quali condizioni è possibile sospendere l’esecuzione degli obblighi contrattuali. Una soluzione più agevole se nel contratto è contenuta una norma ad hoc che operi come clausola liberatoria dagli adempimenti contrattuali per cause di forza maggiore come epidemie o motivi di salute pubblica.

Alcuni contratti, poi, sono regolati da specifici trattati come la Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di beni, adottata a Vienna l’11 aprile 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985 n. 765 (in vigore anche per la Cina). L’articolo 79 della Convenzione, ad esempio, prevede che una parte del contratto non è responsabile di inadempienza se si verifica un impedimento “indipendente dalla sua volontà”. La Convenzione richiede, in ogni caso, una dichiarazione e una comunicazione agli interessati che potrebbero contestare l’esistenza di condizioni di esonero. Di fatto, quindi, nessuna certezza e la necessità di analisi caso per caso.

Intanto, con la diffusione del virus in Europa, varrebbe la pena che, accanto a riunioni e dichiarazioni, organizzazioni che hanno competenza su vari fronti, come l’Unione europea, facessero qualcosa di più rispetto all’attivazione dei dispositivi Ipcr (EU Integrated Political Crisis Response), che vanno riempiti di contenuti.

Articolo pubblicato su Affari Internazionali

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