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Bonus facciate, cos’è e come si chiede

Bonus Facciate

Il bonus facciate, come il nome fa intendere, è fruibile per lavori riguardanti l’involucro esterno visibile dell’edificio, come le parti opache, i balconi e gli ornamenti, anche per operazioni di sola pulizia e tinteggiatura, esclusi elementi come impianti e infissi

Il bonus facciate è una detrazione ai fini sia Irpef che Ires, pari al 90% delle spese,  e, pertanto, utilizzabile dalle persone fisiche, dagli enti pubblici e privati commerciali e non, dalle società semplici, dalle associazioni tra professionisti, dalle società di persone e dalle società di capitali.

L’agevolazione è valida per le spese sostenute nel 2020 e 2021 per il recupero delle facciate esterne degli edifici situati nei centri storici e nelle aree già edificate delle città (zone A e B dei piani regolatori). La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali e non prevede un limite di spesa.

Il bonus facciate, come il nome fa intendere, è fruibile per lavori riguardanti l’involucro esterno visibile dell’edificio, come le parti opache, i balconi e gli ornamenti, anche per operazioni di sola pulizia e tinteggiatura, esclusi elementi come impianti e infissi.

Qualora gli interventi riguardino opere influenti dal punto di vista termico, o interessino più del 10% dell’intonaco della superficie complessiva, è necessario rispettare alcuni particolari obblighi in materia di prestazione energetica. In particolare, l’edificio dovrà soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica, indicati dal DM 26 giugno 2015, e i valori di trasmittanza termica, previsti dalla tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.

L’inizio dei lavori di un intervento non necessita di domande formali da sottoporre all’amministrazione finanziaria, né di una comunicazione che dichiari l’inizio dei lavori da inviare all’Asl, a meno che le norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri non lo prevedano.

Per eseguire gli interventi di efficienza energetica, invece, bisogna ottenere:

  • l’attestato di prestazione energetica (APE);
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

Si ricorda che bisogna inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. La scheda deve essere inviata esclusivamente in via telematica, tramite il sito dedicato alle detrazioni fiscali ENEA e bisogna indicare:

  1. i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;
  2. la tipologia di intervento effettuato;
  3. il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
  4. il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
  5. l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

È necessario che i pagamenti siano effettuati con “bonifico parlante”, che sia bancario o postale (anche online), dal quale risulti:

  1. la causale del versamento;
  2. il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  3. il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La cessione del credito è valida anche per il bonus facciate. Il contribuente può, dunque, optare per un contributo della stessa somma sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Anche in questo caso il fornitore che esegue i lavori anticipa il compenso per gli interventi, che recupera successivamente come credito d’importa (con possibilità di cederlo a sua volta ad altri soggetti, che siano intermediari finanziari o istituti di credito).

Stesso discorso per le rate residue non fruite delle detrazioni sulle spese sostenute, che possono essere soggette a cessione del credito.

Inoltre, il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), e il limite di 250.000 euro che si applica ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, non vengono impartiti.

La scelta di effettuare la cessione del credito deve essere svolta online, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020.

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