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Come funziona il congelamento dei beni degli oligarchi russi?

Congelamento Beni Russi

Italia in prima linea nell’attività di congelamento dei beni dei magnati russi:  tra yacht, case e auto di lusso, sequestri per un valore complessivo di 143 milioni di euro

Sono circa 700 i nomi di imprenditori russi finiti nella black list varata dall’Unione europea nei pacchetti di sanzioni personali, ovvero che non colpiscono la Russia in quanto stato, ma direttamente le persone fisiche, con l’accusa di sostenere Vladimir Putin. Secondo la Guardia di finanza, i sequestri eseguiti, tra yacht, case e auto di lusso, ammontano a un valore complessivo di 143 milioni di euro. “Nei giorni scorsi, il Comitato per la sicurezza finanziaria del Ministero dell’Economia ha approvato importanti provvedimenti di congelamento di beni nei confronti di oligarchi russi, che sono stati prontamente eseguiti e continueranno a essere eseguiti’, ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando a Bruxelles, prima di incontrare la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. “Vorrei vedere – ha aggiunto Draghi in inglese – misure simili essere adottate anche da altri Paesi”. “La Banca d’Italia ha chiesto agli istituti di credito di comunicare le misure di congelamento applicate, e di fornire i dettagli sui soggetti coinvolti e sul valore e la natura dei beni. Voglio ringraziare il Ministro dell’Economia, la Banca d’Italia e la Guardia di Finanza per l’eccellente lavoro. Dobbiamo agire tutti con la massima rapidità”, ha aggiunto presidente del Consiglio.

COS’È IL CONGELAMENTO DEI BENI DEI MAGNATI RUSSI?

Per “congelamento” di risorse economiche si intende “il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia”. A permettere il congelamento dei beni di oligarchi e magnati russi  è il decreto legislativo 22 giugno 2007, numero 109 che che dispone vere e proprie armi giuridiche finalizzate a “prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa”.

COME FUNZIONA

il Comitato di sicurezza finanziaria, composto da 15 membri (rappresentanti di: Ministero dell’economia e delle finanze; Ministero dell’interno; Ministero della giustizia; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministero dello sviluppo economico; Banca d’Italia; Commissione per le società e la borsa; Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Unità di informazione finanziaria; Guardia di finanza; Direzione investigativa antimafia; Arma dei carabinieri; Direzione nazionale antimafia; Agenzia delle dogane e dei monopoli) e presieduto dal direttore generale del Tesoro, istituito presso il ministero dell’Economia “adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall’Unione europea e dal ministro dell’Economia e delle Finanze”.

È il ministro, su proposta del Comitato, a disporre il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, “anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità”. Le risorse economiche “congelate non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo”. Ed “è vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio”.

Il congelamento dura sei mesi, “rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano le condizioni”. L’Agenzia del demanio provvede alla custodia, all’amministrazione e alla gestione delle risorse congelate: “Se, nell’ambito di procedimenti penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l’autorità che ha disposto il sequestro o la confisca”.

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