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Come si elegge il Presidente della Repubblica?

Quirinale Social Presidente Della Repubblica

Attesa per oggi, da parte di Roberto Fico, la data della convocazione per la prima votazione del Presidente della Repubblica. Ecco timing, roadmap e curiosità, oltre alle varie incognite rappresentate dal Covid

Il mandato dell’attuale inquilino del Quirinale, Sergio Mattarella, scadrà il prossimo 3 febbraio (giurò in quel giorno ormai sette anni fa, nel 2015), quindi, in base all’articolo 85 della Costituzione (“Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica”) il 4 gennaio la terza carica dello Stato, Roberto Fico, convocherà il Parlamento in seduta comune.

L’ULTIMA CONVOCAZIONE DI OLTRE MILLE GRANDI ELETTORI

Una votazione storica e non solo perché avverrà probabilmente con modalità leggermente difformi, visto l’alto rischio contagio. Sarà infatti l’ultima volta in cui a eleggere il presidente della Repubblica saranno chiamati oltre mille grandi elettori, questo perché la riforma che ha decretato il taglio dei parlamentari ha ridotto, a partire dalla prossima legislatura, a 600 il numero di deputati e senatori.

Ancora una volta, i Grandi elettori saranno i 629 deputati (sono 630, ma Roberto Gualtieri non è stato ancora sostituito dopo l’elezione a sindaco di Roma) cui si aggiungono i 320 senatori (sei a vita e 314 eletti, con un seggio vacante) e i 58 delegati locali, ovvero tre rappresentanti inviati a Roma da ogni Regione: sono due per la maggioranza e uno per l’opposizione, a parte la Val d’Aosta che ha diritto a un solo voto. Secondo i calcoli, 33 dovrebbero essere espressione del centrodestra e 25 del centrosinistra.

QUANDO SI VOTA?

La Carta costituzionale ha deciso di lasciare l’organizzazione alla prassi. In genere, trascorrono tra i 10 e i 20 giorni tra la convocazione e l’inizio del voto per dare modo soprattutto alle Regioni di designare i delegati. La Costituzione si limita a intervenire solo in taluni casi. Per esempio, l’art. 85 ultimo comma prevede: “Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica”, ma ovviamente non rientriamo in questa fattispecie.

Il secondo comma dell’art.86 invece stabilisce che: “In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione”. Ma nemmeno questo fa a caso nostro.

L’INCOGNITA COVID-19

Se appare improbabile che l’incognita del Covid allunghi i tempi della convocazione, quasi certamente influirà non solo sulle modalità di voto, ma anche sui partecipanti: essendo escluso il ‘tele-voto’, chi dovesse risultare positivo tra i Grandi elettori non potrà accedere all’Aula di Montecitorio e prendere parte allo scrutinio. Insomma, per sapere chi potrà varcare i tornelli della Camera bisognerà attendere i risultati dei tamponi, se verrà fatto uno screening prima della votazione (potrebbe invece bastare il Green Pass rafforzato).

Solitamente si procede alla chiama di senatori, deputati e delegati regionali, che in attesa del voto o dopo aver votato formano capannelli in Aula o in Transatlantico mandando avanti le trattative e le prove muscolari tra i partiti. Difficilmente però vedremo simili assembramenti e infatti si discute se, come avviene in occasione delle fiduce, la chiama possa essere contingentata. Può sembrare strano, ma regolare in modo difforme dove i Grandi elettori possano sostare potrebbe riservare non poche sorprese nell’urna, soprattutto nei partiti nei quali i segretari hanno meno presa sui membri. Sempre per via del Covid, è al vaglio la possibilità di procedere con un solo scrutinio al giorno.

COME SI ELEGGE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA?

Ex art. 83 Cost., l’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Traslando le frazioni in numeri concreti, nelle prime tre votazioni serviranno 672 consensi, dopo il terzo scrutinio basteranno invece 504 preferenze per salire al Colle più alto di Roma.

CHI PUO’ DIVENTARE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA?

A questa domanda risponde l’art. 84 Cost. primo comma: “Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici”.

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