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Coronavirus, le sanzioni penali per chi viola le misure

Sanzioni Penali

Per chi viola alcune misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 rischio di incorrere in sanzioni penali. Ecco quali

Con l’intensificarsi dell’emergenza coronavirus in Italia, il governo sta vagliando la possibilità di irrigidire le misure di contenimento per contenere la diffusione del Covid-19.

È “inevitabile allungare il blocco totale”. Lo ha dichiarato lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Corriere della Sera a proposito di una possibile proroga delle misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

E per assicurare il rispetto delle misure, la decretazione d’urgenza ha previsto specifiche sanzioni penali nei confronti di coloro che le violano. Come ha spiegato l’avvocato Aurora Elena Passerini dello Studio legale Mascetti “già il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 intitolato “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, aveva stabilito, all’art. 3 comma 4, che le violazioni delle disposizioni di cui al medesimo decreto fossero sanzionate ai sensi dell’art. 650 c.p. – salvo costituenti più grave reato”.

Nonostante la legislazione d’urgenza emanata successivamente, tale decreto ha mantenuto la propria validità riguardo la parte sanzionatoria.

LE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI

In generale, vengono sanzionati gli spostamenti del tutto immotivati delle persone all’esterno e non solo dei propri Comuni di residenza, nonché le violazioni ai divieti previsti dal suddetto Decreto e dai provvedimenti successivi così riassumibili:

  • divieto di spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative o motivi di salute o situazioni di necessità,
  • divieto di spostamento assoluto dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla misura della quarantena e/o è risultato positivo al virus COVID-19, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020;
  • chiusura delle attività commerciali ed eccezione, tra gli altri, di: ipermercati, supermercati, farmacie e parafarmacie, distributori di carburante, lavanderie (allegati 1-2 del DPCM 11.03.2020).

LE SANZIONI PENALI PREVISTE

Come sottolinea l’avvocato Passerini “le violazioni ai divieti di cui sopra sono penalmente rilevanti e punite ai sensi dell’art. 650 c.p., ovvero come inosservanza di un provvedimento dell’Autorità, con l’arresto fino a tre mesi ed una ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato sino a qualificare l’ipotesi di epidemia colposa di cui all’art. 452 c.p”.

In ultimo, attenzione anche ai giochetti con l’autocertificazione. A chi presenta un’autocertificazione falsa o menzognera, “ferma la configurabilità dell’art. 650 c.p., potrà essere contestato il reato di cui all’art. 495 c.p. che sanziona le false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale aventi ad oggetto l’identità, lo stato, o altre qualità della propria o dell’altrui persona”.

LE PERSONE FINORA DENUNCIATE

Nella giornata del 17 marzo il Viminale ha riportato che le Forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 187.455 persone e 8.089 sono state denunciate.
Gli esercizi commerciali controllati sono stati 111.512, denunciati 154 esercenti e sospesa l’attività di 33 esercizi commerciali.

Salgono così a 1.025.655 le persone controllate dall’11 al 17 marzo 2020, 43.595 quelle denunciate ex articolo 650 C. P., 926 le denunce ex articolo 495 C. P., 527.014 gli esercizi commerciali controllati e 1.473 i titolari denunciati.

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