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Coronavirus. Il punto su tutti i Dpcm e i decreti legge

Dpcm

Dal primo Dpcm del 23 febbraio al Dpcm dell’11 marzo e tutti i decreti legge finora emanati per l’emergenza coronavirus

DPCM

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

  • Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto
  • Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio:

Nella Regione Lombardia:

  1. a) Bertonico;
  2. b) Casalpusterlengo;
  3. c) Castelgerundo;
  4. d) Castiglione D’Adda;
  5. e) Codogno;
  6. f) Fombio;
  7. g) Maleo;
  8. h) San Fiorano;
  9. i) Somaglia;
  10. j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

  1. a) Vo’.

 

Link al testo: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

  • Misure urgenti di contenimento del contagio in tutti i comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte.

 

Link al testo: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Link al testo: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg

 

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

  • Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
  • fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale  e Coreutica, di corsi professionali, master e università per  anziani, ferma in ogni  caso  la  possibilità di  svolgimento  di  attività formative a distanza.

Link al testo: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg

 

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

  • Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
  • Assorbe le misure più restrittive per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 di cui al DPCM del 4 marzo che perde efficacia.

 

Link al testo: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg

 

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

  • Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure previste per le c.d. “zone rosse” sono estese all’intero territorio nazionale fino al 3 aprile 2020

 Link al testo: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg

 

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

  • Sospese le attività di vendita al dettaglio, le attività dei servizi di ristorazione, le attività inerenti i servizi alla persona.
  • I Presidenti di Regione possono disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali.
  • Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  • Le disposizioni del presente decreto sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

 

Link al testo: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg

 

DECRETI LEGGE

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Iter: approvato in via definitiva, convertito con Legge n. 13 pubblicata in G.U. il 9 marzo 2020

 

Sintesi misure:

Il decreto-legge reca misure urgenti dirette a contrastare la diffusione del cosiddetto nuovo coronavirus (virus COVID-19).

Incrementa nella misura di 20 milioni di euro per il 2020 le risorse già stanziate per gli oneri inerenti all’emergenza sanitaria in oggetto.

Indica una serie di misure che possono essere adottate (l’elenco non è tassativo).

Esse sono:

  • il divieto di allontanamento e quello di accesso al comune o all’area interessata;
  • la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato (anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso), anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  • la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell’infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di istruzione e formazione superiore, compresa quella universitaria, fatte salve le attività formative svolte a distanza;
  • la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito ai suddetti istituti e luoghi. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 101, “sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali”;
  • la sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, con il riconoscimento del diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico (contratto disciplinato dal codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79) e del diritto al rimborso dei relativi pagamenti già effettuati;
  • la sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;
  • l’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
  • l’obbligo per gli individui che abbiano fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (cioè, di permanenza non coattiva, con controlli per la verifica delle condizioni di salute);
  • la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l’acquisto dei beni di prima necessità;
  • la chiusura o la limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali (specificamente individuati);
  • la previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela, individuate dall’autorità competente;
  • la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe;
  • la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
  • la sospensione o la limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nei comuni o nell’area interessati nonché delle attività lavorative degli abitanti degli stessi comuni o aree svolte al di fuori dei medesimi territori, salvo specifiche deroghe – anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile – previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3 del presente decreto.

 

Link al testo del decreto: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg

 

Link al testo della legge di conversione: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00028/sg

 

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Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Iter: Assegnato al Senato, iniziato l’esame in Commissione Bilancio

 

Sintesi misure:

  • Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020
  • Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
  • Rimessione in termini per adempimenti e versamenti
  • Sospensione dei pagamenti delle utenze

La sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

  • Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
  • Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

Per far fonte alle difficoltà delle imprese operanti nei territori colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispettare le scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

  • Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio
  • Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico alberghiero
  • Procedimenti amministrativi di competenza delle autorità di pubblica sicurezza

La norma prevede una sospensione di trenta giorni dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio dei titoli di polizia che la legge intesta alla responsabilità del Ministero dell’interno, nonché delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, nelle rispettive vesti di autorità nazionale e provinciali di pubblica sicurezza, afferenti ad alcune specifiche attività.

  • Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali

Al fine di affrontare la situazione epidemiologica da Coronavirus (COVID-19) e di circoscrivere i focolai scoppiati in alcuni comuni della Lombardia, del Piemonte e del Veneto, anche in relazione allo svolgimento di attività giudiziarie e connesse, è previsto un intervento normativo con l’introduzione di misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze nei procedimenti civili e penali e della giustizia amministrativa.

  • Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
  • Proroga validità tessera sanitaria
  • Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Vengono introdotte procedure semplificate per presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa presso unità produttive site nei territori dei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, fra cui la dispensa dal procedere alla consultazione sindacale e dall’osservanza dei termini del procedimento previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

  • Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria
  • Cassa integrazione in deroga
  • Indennità lavoratori autonomi

È riconosciuta un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data. L’indennità, riconosciuta in un limite massimo di spesa, è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito.

  • Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna
  • Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico
  • Misure urgenti in materia di pubblico impiego
  • Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall’emergenza
  • Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle prefetture – uffici territoriali del Governo
  • Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso

La disposizione in oggetto mira a potenziare il ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, che viene incrementata di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia, e permette la proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi dirigenziali conferiti dal Dipartimento della protezione civile, in essere ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione.

  • Fondo garanzia PMI

L’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ricalca quello già posto in essere per il terremoto del Centro Italia (articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016), prevedendo l’intervento a titolo gratuito e nella misura massima oggi consentita dalla normativa nazionale e dalla disciplina dell’Unione europea (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione).

  • Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

La disposizione riguarda il fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cosiddetto «Fondo Gasparrini») e aggiunge una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa erogato da istituti di credito.

  • Fondo Simest

Per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione del Covid-19, si rende necessario potenziare gli strumenti a sostegno delle imprese esportatrici.

  • Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici
  • Carta della famiglia

La disposizione prevede che, per l’anno 2020, le famiglie residenti nelle regioni cui appartengono i comuni o nelle aree in cui risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del virus COVID-19, anche se costituiscono nuclei familiari con un solo figlio a carico, siano destinatarie della carta della famiglia, istituita dall’articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Attualmente tale ultima disposizione prevede che la carta sia destinata alle famiglie con almeno tre figli. Pertanto con la proposta in oggetto si vogliono agevolare tutte le famiglie che risiedono nella zona emergenziale derogando ai requisiti attualmente previsti per usufruire della carta.

  • Donazioni anti-spreco per il rilancio della solidarietà sociale

La disposizione è finalizzata a estendere la disciplina agevolativa di cui all’articolo 16 della legge n. 166 del 2016 (cosiddetta legge « antisprechi ») alle cessioni gratuite dei prodotti tessili, per l’abbigliamento e per l’arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computertablete-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.

  • Conservazione validità anno scolastico 2019-2020

La disposizione è volta ad assicurare la validità dell’anno scolastico in corso anche per quelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione che non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche.

  • Misure per il settore agricolo

Link al testo: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg 

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Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. 

Iter: Assegnato al Senato, iniziato l’esame in Commissione Giustizia

 

Sintesi misure:

  • differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari fino al 22 marzo 2020 (c.d. periodo cuscinetto)
  • Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia

Link al testo: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg

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Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.  

Iter: Assegnato alla Camera, iniziato l’esame in Commissione Affari sociali 

Sintesi misure:

  • Il decreto prevede misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale con rimodulazione degli standard di fabbisogno.

Link al testo: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg

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È inoltre in corso di approvazione un ulteriore decreto legge contenente misure di sostegno economico anche a seguito dell’autorizzazione allo scostamento di bilancio.

Il provvedimento dovrebbe essere adottato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 13 marzo 2020.

 

Fonte: Utopia

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