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Ecco perché l’Italia può recuperare l’Ici dalla Chiesa

Pignatone

Secondo le stime dell’Anci la cifra si aggirerebbe attorno ai 4-5 miliardi di euro, circa 600-800 milioni annui.

Lo Stato italiano deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 sulla base delle quali veniva sancita “l’impossibilità di recupero dell’aiuto a causa di difficoltà organizzative” nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi. I giudici hanno ritenuto, infatti, che tali circostanze costituiscano solo “difficoltà interne” dell’Italia.

COME NASCE LA DECISIONE

Con decisione del 19 dicembre 2012, la Commissione ha dichiarato che l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (“ICI”) concessa dall’Italia agli enti non commerciali (come gli istituti scolastici o religiosi) che svolgevano, negli immobili in loro possesso, determinate attività (quali le attività scolastiche o alberghiere) costituiva un aiuto di Stato illegale. La Commissione non ne ha tuttavia ordinato il recupero, ritenendolo assolutamente impossibile. E ha affermato, che l’esenzione fiscale prevista dal nuovo regime italiano dell’imposta municipale unica (Imu), applicabile in Italia dal 1° gennaio 2012, non costituiva un aiuto di Stato. L’istituto d’insegnamento privato Scuola Elementare Maria Montessori e Pietro Ferracci, proprietario di un “bed & breakfast”, avevano chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare tale decisione lamentando, in particolare, una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto agli enti ecclesiastici o religiosi situati nelle immediate vicinanze che esercitavano attività simili alle loro e potevano beneficiare delle esenzioni fiscali. Bruxelles, dal canto suo, ha obiettato che né la Scuola Montessori né Ferracci soddisfacevano le condizioni per rivolgersi ai giudici dell’Unione, previste dall’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tanto che, con sentenze del 15 settembre 2016, il Tribunale aveva dichiarato i ricorsi ricevibili, ma li aveva respinti in quanto infondati.

LA SENTENZA DI OGGI

Da qui nascono le impugnazioni della Scuola Montessori e della Commissione Ue. Con la sentenza di oggi, la Corte di giustizia ha di fatto esaminato per la prima volta la questione della ricevibilità – sulla base dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE – dei ricorsi diretti proposti dai beneficiari di un regime di aiuti di Stato contro la decisione dell’esecutivo Ue e dell’aiuto di Stato. Sul merito della causa, la Corte ha ricordato che l’adozione dell’ordine di recupero di un aiuto illegale “è la logica e normale conseguenza dell’accertamento della sua illegalità”. Ma che è altrettanto vero però che la Commissione “non può imporre il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione”, come quello secondo cui “ad impossibilia nemo tenetur” (“nessuno è tenuto all’impossibile”). Tuttavia, la Corte ha sottolineato che un recupero di aiuti illegali può essere considerato, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare unicamente quando la Commissione accerti, dopo un esame minuzioso, che sono soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, l’esistenza delle difficoltà addotte dallo Stato membro interessato e, dall’altro, l’assenza di modalità alternative di recupero. Nel caso di specie, quindi, la Commissione non poteva riscontrare l’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali limitandosi a rilevare che era impossibile ottenere le informazioni necessarie per il recupero di tali aiuti attraverso le banche dati catastali e fiscali italiane, ma avrebbe dovuto anche esaminare se esistessero modalità alternative che ne consentissero un recupero, anche solo parziale. In mancanza di un’analisi siffatta, la Commissione non ha dimostrato l’impossibilità assoluta di recupero dell’ICI. Per tale ragione, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale nella parte in cui convalidava la decisione della Commissione di non ordinare il recupero dell’aiuto illegale concesso con l’esenzione dall’ICI e annulla, di conseguenza, la decisione della Commissione. La Corte ritiene, inoltre, che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto dichiarando che l’esenzione dall’IMU, che non si estendeva ai servizi didattici forniti dietro remunerazione, non si applicava ad attività economiche e non poteva pertanto essere considerata un aiuto di Stato. A tale riguardo, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui le esenzioni fiscali in materia immobiliare possono costituire aiuti di Stato vietati se e nei limiti in cui le attività svolte nei locali in questione siano attività economiche.

LE STIME PARLANO DI 4-5 MILIARDI DA RECUPERARE

Nel 2010 anche l’Antitrust dell’Unione aveva aperto un’indagine a seguito di una serie di denunce, tra cui quella presentata dalla scuola Montessori. Affermando che il sistema italiano di esenzioni all’Ici concesse a enti non commerciali per scopi specifici tra il 2006 e il 2011 era incompatibile con le regole Ue sugli aiuti di Stato, in quanto conferiva di fatto un vantaggio selettivo alle attività commerciali svolte negli immobili di proprietà della Chiesa. Nel 2012, il governo Monti decise di abbandonare l’Ici per l’Imu introducendo esenzioni per gli immobili della Chiesa dove non venivano svolte attività economiche. In quell’occasione, la Commissione europea riconobbe all’Italia le ragioni sulla “assoluta impossibilità” di recuperare il dovuto per il 2006-2011, che stando alle stime dell’Anci, sarebbe stato pari a circa 4-5 miliardi di euro, circa 600-800 milioni annui.

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